Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 33 del 11/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene applicabile l’agevolazione perché il ricercatore aveva già maturato i requisiti di stabile residenza all’estero e di attività di ricerca all’estero per almeno due anni; inoltre il trasferimento della residenza in Italia sarebbe avvenuto in concomitanza con il rientro per proseguire l’attività di ricerca.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero ex art. 44 DL 78/2010

Il quesito

ALFA chiede se il proprio ricercatore possa fruire del regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia, nonostante la residenza anagrafica e fiscale in Italia siano state acquisite dopo l’assunzione e dopo un periodo di attività svolta in parte all’estero.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia nega l’agevolazione: richiede che il rientro in Italia e l’inizio dell’attività di docenza/ricerca siano collegati e che la residenza fiscale sia acquisita conseguentemente allo svolgimento dell’attività in Italia. Nel caso esaminato, poiché il rientro e l’iscrizione anagrafica sono successivi all’instaurazione del rapporto e non è ravvisabile un nesso tra i due eventi, manca la "vis attrattiva" della norma.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

L’interpello riguarda l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 44 del DL n. 78 del 2010 ai docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo aver svolto attività di ricerca all’estero. Il tema centrale è se il beneficio possa spettare anche quando il rapporto di lavoro con l’ente italiano sia stato instaurato prima del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Fattispecie rappresentata

ALFA ha assunto nel mese di ottobre 2015 Tizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il ricercatore ha chiesto l’applicazione dell’agevolazione fiscale dal 1 gennaio 2018.

Il contribuente descrive Tizio come:

  • cittadino italiano;
  • in possesso di laurea specialistica conseguita presso un’università indicata nel testo;
  • in possesso di un ulteriore titolo conseguito presso ALFA.

Tizio avrebbe svolto attività di ricerca all’estero dal 2011, presso strutture in USA, Olanda e Gran Bretagna. Su autorizzazione di ALFA, dopo l’assunzione avrebbe continuato a svolgere attività all’estero in alcuni periodi tra il 2015 e il 2017, alternandoli con periodi di attività presso la sede italiana di ALFA. Risulta inoltre che fosse iscritto all’AIRE dal marzo 2013 e che si sia iscritto all’Anagrafe della popolazione residente nel settembre 2017.

Quesito del contribuente

ALFA chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 44 del DL n. 78/2010, in particolare per capire se il beneficio spetti anche nel caso in cui:

  • i requisiti di residenza estera e di attività di ricerca all’estero siano stati maturati prima dell’assunzione in Italia;
  • la residenza anagrafica in Italia sia stata acquisita solo nel settembre 2017;
  • il ricercatore fosse già legato ad ALFA da un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 2015.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

ALFA ritiene applicabile il regime agevolato perché:

  • il ricercatore aveva già maturato, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, i requisiti di stabile residenza all’estero e di documentata attività di ricerca all’estero;
  • la residenza anagrafica in Italia è stata acquisita nel settembre 2017 in coincidenza con il rientro per proseguire l’attività di ricerca;
  • la residenza fiscale in Italia sarebbe stata acquisita a partire dal periodo d’imposta 2018, ai sensi dell’art. 2 del TUIR.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, che esclude dalla formazione del reddito imponibile il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che:

  • siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • siano stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • vengano a svolgere la loro attività in Italia;
  • acquisiscano conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, che precisa:

  • i requisiti soggettivi per accedere al beneficio;
  • che la residenza fiscale deve essere acquisita in conseguenza dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia;
  • che il collegamento tra rientro e attività può sussistere sia se l’attività in Italia inizia prima del trasferimento della residenza, sia se la residenza viene trasferita prima dell’inizio dell’attività, purché vi sia un nesso tra i due eventi.

L’Agenzia richiama anche l’art. 2 del TUIR per la definizione di residenza fiscale, rilevando che la qualità di residente può derivare, alternativamente, dall’iscrizione anagrafica, dalla residenza o dal domicilio in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia chiarisce che la norma non indica un intervallo temporale specifico tra trasferimento in Italia e inizio dell’attività lavorativa, ma richiede comunque un collegamento tra i due eventi. La nozione di "attività lavorativa" per il lavoro dipendente coincide con la data da cui decorrono l’obbligo della prestazione e quello della remunerazione, a prescindere dalla durata a tempo determinato o indeterminato del rapporto.

Secondo l’Agenzia, il rientro in Italia deve essere funzionale allo svolgimento dell’attività di docenza o ricerca e deve essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale, che deve avvenire "conseguentemente" all’attività svolta in Italia.

Parere finale dell’Agenzia

Nel caso concreto, l’Agenzia prende atto che Tizio:

  • era iscritto all’AIRE dal marzo 2013;
  • ha svolto attività di ricerca all’estero per almeno due anni consecutivi;
  • ha acquisito la residenza anagrafica in Italia dal settembre 2017;
  • è in servizio presso ALFA come ricercatore a tempo determinato.

Tuttavia, rileva che il rientro in Italia e l’iscrizione anagrafica sono intervenuti dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro con ALFA e che, secondo quanto rappresentato, il ricercatore aveva continuato a svolgere la propria attività all’estero fino al settembre 2017, con solo brevi intervalli in Italia. Su tale base, l’Agenzia ritiene che non sia ravvisabile un nesso tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa in Italia tale da soddisfare la finalità attrattiva della norma.

Di conseguenza, l’agevolazione di cui all’art. 44 del DL n. 78/2010 non risulta applicabile nel caso esaminato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.