Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10629/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione contro un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 da una società pubblica per il recupero di agevolazioni per l'autoimpiego già erogate. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il debitore aveva disconosciuto la conformità all'originale di copie fotostatiche e la sottoscrizione di alcuni documenti prodotti dalla creditrice, la quale non aveva chiesto la verificazione né esibito gli originali. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione la parte opponente avesse la posizione di attore anche sostanziale, che il rapporto sottostante e l'erogazione delle somme non fossero stati specificamente contestati, e che il successivo disconoscimento dei documenti fosse tardivo o generico. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione denunciando: errato riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; errata valutazione del disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni ex artt. 2712, 2719, 214 e 216 c.p.c. e artt. 2702, 2719 c.c.; omesso esame di fatti decisivi; e ha sostenuto che la pretesa creditoria e i documenti fondativi sarebbero stati allegati/prodotti solo successivamente, sicché solo allora sarebbe sorto l'onere di contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la Corte d'appello aveva erroneamente impostato il riparto dell'onere della prova e il principio di non contestazione, perché nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 l'opponente è attore solo in senso formale, mentre la pubblica amministrazione opposta è attrice in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito. Tuttavia, il rigetto è stato confermato perché la Corte territoriale, con autonoma valutazione di merito non efficacemente censurata, aveva ritenuto che le contestazioni e il disconoscimento del ricorrente fossero generici, formulati con clausole di stile e privi di specificità, sicché i documenti prodotti potevano essere utilizzati. È stato inoltre affermato che il disconoscimento della conformità all'originale deve essere specifico e circostanziato e che, in mancanza, non sorge l'onere della controparte di produrre gli originali o chiedere la verificazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova: nell'opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 la pubblica amministrazione opposta deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente prova fatti estintivi, impeditivi o modificativi.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti allegati e tempestivamente contestabili, ma non vincola in modo meccanico il giudice, che può comunque valutare il materiale probatorio e giungere a diversa conclusione.

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità all'originale della copia fotostatica deve essere specifica e circostanziata; in difetto la copia è utilizzabile.

  • art. 2702 c.c.

    la sottoscrizione della scrittura privata può essere oggetto di disconoscimento, ma il disconoscimento deve essere chiaro e specifico per essere efficace.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato per il disconoscimento della scrittura privata; il giudice ha ribadito che la contestazione deve essere specifica per impedire l'utilizzo della scrittura.

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in relazione alla verificazione della scrittura privata: l'onere di chiedere la verificazione sorge solo a fronte di un disconoscimento rituale e specifico.

  • art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    il giudizio di opposizione all'ingiunzione non si limita al controllo formale dell'atto, ma investe anche il merito della pretesa creditoria sottostante.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    il potere di contestazione permane sino alle preclusioni istruttorie previste dal rito ordinario; i documenti prodotti in corso di causa possono essere contestati nei termini successivi.

  • art. 279, quarto comma, c.p.c.

    le ordinanze del tribunale sono modificabili e revocabili e non sono soggette ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione di pagamento emessa dalla pubblica amministrazione ex R.D. n. 639/1910, la controversia investe non solo la legittimità formale dell'atto, ma anche l'esistenza e l'entità del credito sottostante; di conseguenza, la pubblica amministrazione opposta assume la posizione di attrice in senso sostanziale ed è gravata dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti ritualmente allegati e nei limiti delle preclusioni processuali; la sua efficacia non può essere anticipata oltre il momento in cui la parte è posta in condizione di contestare i documenti o i fatti nuovi introdotti in causa.
  • La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica, così come il disconoscimento della sottoscrizione, devono essere specifici, chiari e circostanziati: formule generiche o di stile non sono idonee a impedire l'utilizzazione del documento.
  • Se il disconoscimento non è rituale e specifico, la parte che produce il documento non è tenuta a esibire l'originale né a promuovere la verificazione.
  • La valutazione della specificità del disconoscimento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.