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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16945/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere rispetto a plurime rapine aggravate e un tentato furto aggravato. Il ricorrente denunciava, senza entrare nel merito della gravità indiziaria, la violazione di norme processuali (art. 149 co.2, artt. 293 co.1-ter e co.2, art. 294, art. 178 lett. c) c.p.p., nonché art. 111 Cost.) e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare e alla violazione del diritto di difesa per il mancato rispetto del termine minimo che avrebbe consentito al difensore di partecipare attivamente all'interrogatorio di garanzia. In sostanza il ricorrente lamentava che la difesa aveva ricevuto la notifica dell'interrogatorio con decorrenza ristretta (pec del 18/09/2024 per interrogatorio fissato il 19/09/2024 alle ore 9,00) e non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di deposito degli atti, circostanze che avrebbero impedito al difensore, con studio in Calabria, di raggiungere tempestivamente il luogo e/o nominare un sostituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che il ricorrente non ha dedotto il concreto omesso deposito degli atti in cancelleria (che sarebbe una nullità intermedia idonea a far perdere efficacia alla misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.), ma solo l'omessa notifica dell'avviso di deposito: tale omissione, secondo la giurisprudenza citata, non incide sulla validità dell'interrogatorio di garanzia ma soltanto sulla decorrenza del termine di impugnazione. Inoltre la Corte ha evidenziato che il difensore era effettivamente presente all'interrogatorio, aveva comunicato via PEC la necessita' di un differimento temporaneo per raggiungere il carcere e l'interrogatorio si è svolto in sua presenza (inizio ore 10,08). Non essendosi formulata e motivata una richiesta di differimento documentata e non essendosi dimostrata l'impossibilità di nominare un sostituto, non si è ravvisata violazione del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 149 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali senza una specifica applicazione fattuale nel testo; citazione a supporto delle censure procedurali generali del ricorrente.

  • art. 293 cod. proc. pen. (comma 1-ter e comma 2)

    Regolamenta il deposito degli atti relativi alla misura cautelare: la sentenza distingue tra omesso deposito (nullità intermedia, rilevante fino al compimento dell'atto) e mera omissione della notifica dell'avviso di deposito, affermando che quest'ultima non invalida l'interrogatorio ma incide solo sulla decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare; la Corte osserva che l'interrogatorio è viziato da nullità se non preceduto dal deposito in cancelleria degli atti previsti dal comma 3 dell'art. 293, ma nel caso mancava la deduzione dell'effettivo omesso deposito.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alle garanzie difensive; citato tra le norme richiamate dal ricorrente per sostenere la violazione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte valuta il concreto esercizio del mandato difensivo piuttosto che la sola tempestività formale della notifica.

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per spiegare l'effetto della nullità intermedia (per esempio l'omesso deposito): la perdita di efficacia della misura cautelare se ricorre la nullità rilevabile fino al compimento dell'atto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali: conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle comunicazioni/adempimenti di cancelleria dopo la decisione, cui la Corte rinvia per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di deposito degli atti non invalida automaticamente l'interrogatorio di garanzia: incide principalmente sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento cautelare, mentre la nullità rilevante sul piano dell'efficacia della misura deriva dall'effettivo omesso deposito degli atti in cancelleria.
  • Se l'interrogatorio si svolge in presenza del difensore e non viene presentata una motivata e documentata istanza di differimento, la corte tende a ritenere rispettato il diritto di difesa, anche se la notifica è stata inviata con breve anticipo; determinante è la concreta possibilità per il difensore di esercitare il mandato.
  • La prova dell'impossibilità per il difensore di partecipare personalmente o di nominare un sostituto deve essere documentalmente supportata: affermazioni generiche non sono sufficienti a ravvisare violazione del diritto di difesa.
  • In sede di impugnazione, l'assenza di un rilievo specifico e documentato relativo all'omesso deposito comporta la difficoltà di ottenere l'annullamento della misura per nullità intermedia; la censura sulla mera tempestività della notifica ha effetto limitato alla decorrenza dei termini di impugnazione.
  • Per evitare rischi processuali, il difensore deve, se possibile, comunicare tempestivamente al giudice eventuali difficoltà di partecipazione e, ove necessario, formulare richiesta motivata e documentata di differimento o provvedere tempestivamente alla nomina di un sostituto.

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