Sentenza n. 97/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 22 maggio 2023, resa tra le parti, per l'annullamento del diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria n. 4 del 22 luglio 2016, adottato dal Comune di Isola delle Femmine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, relativo a opere difformi realizzate presso una struttura balneare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari di struttura balneare)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado e l'illegittimità del diniego comunale per violazione degli artt. 32, 33, 36 e 37 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 32, comma 27, lett. d), della l. 326/2003 e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, del travisamento e dello sviamento. Il diniego aveva ritenuto le opere non conformi allo strumento urbanistico perché realizzate entro la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia prevista dall'art. 15, lett. a), della l.r. Sicilia n. 78/1976, dopo l'apposizione del vincolo. Le appellanti hanno sostenuto che la struttura, già assistita da concessione edilizia, nulla osta paesaggistici e ulteriori autorizzazioni, rientrasse tra gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare e quindi tra le opere compatibili con il vincolo; hanno inoltre lamentato l'insufficienza della motivazione comunale, nonché la mancata considerazione della disponibilità manifestata dal dante causa a demolire parzialmente le opere ritenute non sanabili. Con un secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e violazione dell'art. 97 Cost., anche con riferimento alla mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego. È stata altresì invocata la formazione di un legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.
La decisione
Il CGARS ha accolto parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione, annullando il diniego comunale. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione: il provvedimento si limitava a rilevare la difformità delle opere rispetto ai titoli del 1999 e il loro inserimento nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia, senza chiarire se le difformità fossero sanabili, se le opere fossero riconducibili a legittimità e quali fossero, per ciascuna difformità, le specifiche ragioni ostative alla sanatoria. Il mero richiamo al vincolo era insufficiente, considerato che l'intervento riguardava almeno in parte uno stabilimento balneare, struttura potenzialmente riconducibile alle opere destinate alla diretta fruizione del mare, e che per la struttura erano stati rilasciati successivi provvedimenti autorizzatori. La motivazione doveva inoltre confrontarsi con le opere che il Comune aveva inizialmente ritenuto sanabili nel preavviso di diniego. Le ulteriori censure sono state in parte assorbite e in parte respinte: non era necessaria una specifica valutazione comunale delle osservazioni consistenti nella disponibilità a demolire, nella comunicazione di aver richiesto nulla osta e nella richiesta di attendere il parere della Soprintendenza, poi negativo e non impugnato; né il lungo tempo trascorso era idoneo a consolidare un affidamento tutelabile sulla conservazione di opere abusive. Il Comune dovrà riesaminare l'istanza e adottare una determinazione adeguatamente motivata sulla sussistenza dei presupposti per la sanatoria. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La domanda di sanatoria edilizia deve essere riesaminata dal Comune con una determinazione adeguatamente motivata sulla sussistenza dei relativi presupposti.
art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976
La fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia non può essere richiamata genericamente per negare la sanatoria di una struttura balneare: occorre esplicitare le ragioni ostative e considerare la possibile destinazione dell'opera alla diretta fruizione del mare.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve esporre in modo chiaro e intellegibile le specifiche ragioni ostative, indicando la rilevanza delle singole difformità e la loro eventuale sanabilità.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Le censure fondate su tali disposizioni sono state esaminate solo in parte; la decisione ha valorizzato soprattutto l'esigenza di una motivazione chiara e completa del provvedimento.
art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003
La disposizione è stata dedotta dalle appellanti, ma la decisione non ne ha fornito una specifica interpretazione decisiva.
artt. 32, 33 e 37 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate tra i parametri di legittimità dedotti dalle appellanti, senza una specifica interpretazione autonoma nella ratio decidendi.
art. 97 Cost.
La violazione è stata dedotta con riferimento ai principi di buon andamento, ma la decisione ha definito la controversia principalmente sulla base del difetto di motivazione.
Massime di principio
- Il diniego di sanatoria edilizia deve indicare in modo puntuale e intellegibile le ragioni ostative, chiarendo se le difformità rilevate siano sanabili o riconducibili a legittimità e specificando la rilevanza di ciascuna di esse; non è sufficiente il generico richiamo alla non conformità urbanistica.
- Quando la domanda di sanatoria riguarda, almeno in parte, uno stabilimento balneare situato entro la fascia costiera di inedificabilità, l'amministrazione non può limitarsi a richiamare il vincolo dei 150 metri dalla battigia, ma deve considerare la possibile riconducibilità dell'opera agli impianti destinati alla diretta fruizione del mare e spiegare le eventuali ragioni che ne impediscono comunque la sanatoria.
- L'obbligo di motivazione del diniego assume particolare intensità quando l'amministrazione, nel preavviso di rigetto, abbia ritenuto alcune opere sanabili: il provvedimento finale deve chiarire le ragioni per cui l'istanza non può essere accolta anche alla luce di tale precedente valutazione.
- Il decorso del tempo non consolida una situazione edilizia abusiva né determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile o un obbligo di motivazione rafforzata; l'affidamento è tutelabile soltanto se incolpevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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