Cassazione Penale, Sentenza n. 2608/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 12/7/2023 che aveva accolto la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Pinizzotto avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano del 5/2/2021 (irrevocabile il 22/5/2021) per il reato di truffa. Il motivo centrale del ricorso per cassazione era la violazione di legge: la Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta di rescissione facendo decorrere il termine di 30 giorni ex art. 629-bis c.p.p. dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la revoca della sospensione condizionale (27/1/2023), mentre il Procuratore generale sosteneva che il termine era già decorso in quanto la conoscenza della sentenza era avvenuta con la notificazione dell'ordine di esecuzione (notificato al difensore il 16/9/2022 e all'imputato il 19/9/2022), rendendo quindi tardiva la richiesta presentata il 24/2/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha stabilito che il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato di trenta giorni (art. 629-bis c.p.p.) decorre dalla notificazione dell'ordine di esecuzione (nel caso di specie notificato il 16/9/2022 al difensore e il 19/9/2022 all'imputato), e non dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la revoca del beneficio. Conseguentemente la domanda presentata il 24/2/2023 è stata considerata tardiva e l'ordinanza della Corte d'appello che l'aveva accolta è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Decreto-Legge 18/10/2020 n.137, art. 23, comma 8 (convertito nella L. 18/12/2020 n.176) e modifiche successive
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15)
Regolamentazione procedurale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso ma non decisiva sul merito della decorrenza dei termini
Codice di procedura penale, art. 629-bis
termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato
La Corte interpreta che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre dal momento in cui avviene la conoscenza della sentenza mediante notificazione dell'ordine di esecuzione; pertanto la notifica dell'ordine di esecuzione è l'atto che fa decorrere il termine a pena di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.1, n. 32267 del 30/10/2020 (Scimone, Rv. 279994); Sez.3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765
Precedenti interpretazioni conformi che hanno affermato la decorrenza del termine ex art. 629-bis dalla notificazione dell'ordine di esecuzione; la sentenza in esame si uniforma a tali precedenti
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. decorre dalla notificazione dell'ordine di esecuzione: verificare sempre la data certa di notifica dell'ordine di esecuzione come momento iniziale del conteggio
- La notifica di altri atti processuali (es. avviso di fissazione udienza per revoca del beneficio) non fa decorrere ex novo il termine se l'ordine di esecuzione era già stato notificato: non vale a porre la data di partenza diversa da quella della notificazione dell'ordine di esecuzione
- Quando l'ordine di esecuzione è notificato sia all'imputato sia al difensore prevale l'effettiva conoscenza; occorre prendere in considerazione le date di notifica a entrambe le parti e la prova documentale della notifica (si applica la data della notificazione effettiva che dimostri la conoscenza)
- Se la notificazione dell'ordine di esecuzione non è valida o non è provata, è possibile contestare la decorrenza del termine sostenendo l'assenza di conoscenza; tuttavia l'onere della prova grava sulla parte che invoca l'inefficacia della notificazione
- In presenza di termini perentori come quello di 30 giorni, la tardività comporta l'inammissibilità della richiesta di rescissione: pertanto è essenziale verificare tempestivamente le date di notifica e agire nei termini o impugnare la validità della notificazione se contestabile
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