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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03655/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con quattro motivi: 1) insufficienza e contraddittorietà della prova, sostenendo che non vi era certezza che nelle giornate di omissione dell'obbligo di firma si fossero effettivamente disputate le 91 partite contestate; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), perché il fatto sarebbe compatibile con tale causa di non punibilità; 3) ingiustizia del trattamento sanzionatorio, ritenendo che il giudice avrebbe potuto contenere la pena nei minimi edittali; 4) mancata considerazione del cambio di denominazione della società calcistica, con la conseguente tesi che dopo il cambiamento non poteva essere contestato lo stesso reato trattandosi di società distinta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolve in una richiesta di revisione dei fatti e del materiale probatorio ("travisamento del fatto"), sindacato non consentito in sede di legittimità; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis rilevando la gravità della condotta e la reiterazione delle violazioni; il terzo motivo è inammissibile perché la pena era già stata fissata nel minimo edittale con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis applicate nella massima estensione, perciò la censura è estranea al decisum; il quarto motivo è inammissibile perché generico e non contrasta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata (la questione del mero cambio di denominazione era già considerata negli atti e la doglianza non ha fornito un confronto argomentato richiesto dall'art. 581 c.p.p.). Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la sentenza impugnata e la condanna di merito restano quindi confermate: condanna, in primo grado, a mesi otto di reclusione (pena sospesa), multa di euro 6.666,00 e divieto di accesso ai sensi dell'art. 6, comma 7, L. 401/1989).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma indicata contestualmente alla fattispecie penale di merito; nella sentenza è richiamata quale riferimento normativo per la responsabilità penale riconosciuta all'imputato.

  • art. 6, commi 1 e 6, L. 401/1989

    Norme richiamate nell'imputazione come titolo di responsabilità relative alle condotte per le quali l'imputato è stato condannato; la Corte ha confermato l'applicabilità delle disposizioni come valutate in grado di merito.

  • art. 6, comma 7, L. 401/1989

    Norma che prevede il divieto di accesso (applicato nella sentenza di merito) ed è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che la sua applicazione richiede la sussistenza di tutti i presupposti e che la gravità della condotta o la reiterazione delle violazioni può escluderne l'adeguatezza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione: non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie, impedendo al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la sentenza di merito le ha applicate nella massima estensione, elemento che ha reso inammissibile la censura sul quantum della pena in cassazione.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Obbligo di dedurre, nell'impugnazione, critiche argomentate e confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata; la mancata osservanza rende il motivo inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente secondo questa norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che si risolvono in una mera riconsiderazione dei fatti sono inammissibili per travisamento del fatto (art. 606, comma 1, lett. e)).
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti; modalità della condotta e reiterazione di violazioni possono legittimamente escludere l'applicazione della causa di non punibilità.
  • Le censure sul quantum della pena sono spesso inammissibili se la decisione impugnata dimostra che il giudice ha già applicato le attenuanti e ha determinato la pena nel minimo edittale: la cassazione non può sostituirsi al vaglio di merito quando il decisum è chiaro.
  • Una modifica della denominazione sociale non determina automaticamente una nuova soggettività giuridica: per escludere la continuità occorre dimostrare elementi che provino la costituzione di una società distinta (fallimento/cessazione e costituzione di altro soggetto), e non bastano deduzioni generiche.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente e argomentatamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata (art. 581 c.p.p.); la genericità o la mancata contestazione puntuale comportano l'inammissibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile è possibile l'imposizione di spese e di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella proposizione del gravame.

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