Circolare n. 29 del 14/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto sostituisce il bonus Irpef con due misure: il trattamento integrativo (600 € per il 2020; 1.200 € dal 2021) per redditi complessivi fino a 28.000 € e un’ulteriore detrazione temporanea per redditi oltre 28.000 € e fino a 40.000 € (importo determinato da formule decrescenti). I benefici sono riconosciuti dai sostituti d’imposta a partire dal 1° luglio 2020 senza richiesta del lavoratore, con verifica in sede di conguaglio; sono previste regole di prorata, modalità di recupero in caso di erogazione indebita e compensazione tramite F24 (codici dedicati). Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito e va riportato nella CU.
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto‑legge 5 febbraio 2020, n. 3 (trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale)
Punti principali
Oggetto e finalità
Introduzione di due misure (trattamento integrativo e ulteriore detrazione) per ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e assimilati, con decorrenza 1° luglio 2020; la seconda misura è temporanea (1/7/2020‑31/12/2020).
Beneficiari e redditi rilevanti
Possono beneficiare i titolari di redditi di lavoro dipendente e determinate categorie di redditi assimilati (cooperative, borse di studio, collaborazioni coordinate, pensioni, ecc.). Per i regimi agevolati (docenti/ricercatori, impatriati) e per cedolare secca o regime forfettario si precisa la rilevanza ai fini del reddito complessivo.
Condizioni di spettanza
Il trattamento integrativo spetta se l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente/assimilati è superiore alle detrazioni da lavoro e il reddito complessivo non supera 28.000 €. L'ulteriore detrazione spetta per redditi complessivi >28.000 e ≤40.000 €, entro la 'capienza' dell'imposta.
Importi e modalità di calcolo
Trattamento integrativo: 600 € per il 2020 (rapportato ai giorni lavorati dal 1/7/2020, base 184 giorni), 1.200 € per il 2021 (anno intero). Ulteriore detrazione: 480 € con supplemento decrescente tra 28.000 e 35.000 € e formula decrescente tra 35.000 e 40.000 €; sempre rapportata al periodo di lavoro 1/7‑31/12/2020.
Ruolo e adempimenti dei sostituti d'imposta
Sostituti pubblici e privati devono riconoscere le misure automaticamente dalle retribuzioni da luglio 2020, usando il reddito previsionale e i dati disponibili, e verificarne la spettanza in sede di conguaglio. L'erogazione non richiede richiesta del lavoratore; il lavoratore può invece comunicare l'inesistenza dei presupposti.
Prorata, ripartizione e tempistiche
Importi 2020 rapportati ai giorni lavorati nel secondo semestre (184 giorni); esempi di ripartizione mensile e criteri oggettivi e costanti per ripartire l'agevolazione tra periodi di paga. Regole particolari per retribuzioni di giugno pagate a luglio (bonus Irpef vs trattamento integrativo).
Salvaguardia per COVID‑19
Per il 2020, bonus Irpef e trattamento integrativo spettano anche se l'imposta lorda risulta incapiente in conseguenza degli ammortizzatori sociali COVID: il sostituto deve assumere la retribuzione contrattuale per la verifica della capienza e indicarla nella CU; somme non percepite possono essere corrisposte posteriormente dal sostituto.
Recupero e restituzione di somme non spettanti
Se in sede di conguaglio le agevolazioni risultano non spettanti, il sostituto recupera l'importo tenendo conto dell'ulteriore detrazione. Recuperi >60 € sono rateizzabili in 8 rate; in caso di cessazione del rapporto o incapienza il lavoratore riceve comunicazione e deve versare entro il 15 gennaio.
Compensazione e codici F24
I sostituti recuperano il credito per il trattamento integrativo mediante compensazione F24 senza il limite ordinario. Sono stati istituiti i codici tributo 1701 (F24) e 170E (F24 EP) con regole di compilazione (mese/anno di erogazione) e istruzioni per esposizione distinta di crediti e debiti e per l'uso in più mesi.
Contribuenti senza sostituto d'imposta
I lavoratori i cui compensi provengono da soggetti non sostituti possono richiedere il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione nella dichiarazione dei redditi con modalità che saranno indicate nei modelli fiscali.
Rilevanza fiscale e certificazione
Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito (non imponibile IRPEF e addizionali) e non incide sull'IRAP del datore; gli importi riconosciuti devono essere indicati nella Certificazione Unica (CU).
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