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Circolare

Circolare n. 31 del 23/12/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'ambito e le modalità di gestione delle istanze di interpello che richiedono valutazioni tecniche di competenza di altre amministrazioni, stabilendo che gli accertamenti tecnici non rientrano nell'interpello salvo che il contribuente non alleghi il parere tecnico competente. Viene altresì definita la decorrenza delle nuove indicazioni, l'ambito applicativo (con esempi di crediti agevolativi interessati) e i termini per i controlli e il recupero dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, con relativo trattamento sanzionatorio.

Gestione degli interpelli che coinvolgono competenze tecniche di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per i controlli sui crediti d'imposta (in particolare credito ricerca e sviluppo)

Punti principali

Ambito e finalità

Chiarire la gestione delle istanze di interpello che implicano competenze tecniche non fiscali di altre Amministrazioni e fornire indicazioni sui controlli del credito d'imposta R&S.

Esclusione degli accertamenti tecnici dall'interpello

Le istanze che richiedono accertamenti tecnici istituzionalmente di competenza di altri enti non rientrano nell'interpello qualificatorio; si applicano le indicazioni della circolare n. 9/E del 2016.

Gestione delle istanze quando il contribuente allega il parere tecnico

Se il contribuente allega il parere del competente organo tecnico, l'istanza è ammissibile e verrà istruita secondo le ordinarie modalità dell'articolo 11 dello Statuto.

Gestione delle istanze in assenza di parere tecnico

Se manca il parere tecnico, l'Agenzia risponderà solo sui profili fiscali e, con riferimento agli aspetti tecnici non fiscali, assumerà acriticamente gli elementi forniti dal contribuente.

Interpelli su nuovi investimenti e regime di adempimento collaborativo

Le regole valgono anche per l'interpello sui nuovi investimenti e per i soggetti in adempimento collaborativo, con la particolarità che il Piano di investimenti deve riportare eventuali pareri tecnici quando necessari.

Decorrenza

Le nuove indicazioni si applicano alle istanze presentate dalla data di pubblicazione della circolare, superando i chiarimenti precedenti (circolari 5/E e 13/E del 2016/2017).

Ambito di applicazione - esempi

Le indicazioni si riferiscono a tutti i crediti agevolativi che richiedono valutazioni tecniche non fiscali, tra cui: credito R&S (art.3 dl 145/2013), credito R&S/innovazione/design (legge 160/2019), beni 4.0 materiali e immateriali, formazione 4.0, investimenti nel Mezzogiorno, incentivi start up innovative, consulenza per quotazione PMI.

Termini per i controlli e recupero del credito R&S

Se il credito è ritenuto inesistente per mancanza del presupposto, l'atto di recupero deve essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione; l'Ufficio può procedere anche senza parere MISE se ritiene sufficiente la propria valutazione.

Sanzioni e possibilità di ravvedimento

In caso di utilizzo di crediti inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% del credito (art.13, comma 5, dlgs.471/1997); non è ammessa la definizione agevolata, ma è possibile il ravvedimento prima della notifica dell'atto e la riduzione della sanzione nei casi di manifesta sproporzione.

Testo integrale

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