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Circolare

Circolare n. 1 del 22/01/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce un quadro sistematico sulle procedure di rideterminazione del costo/valore di partecipazioni non negoziate e di terreni detenuti alle date 1/01/2020, 1/07/2020 e 1/01/2021: requisiti (perizia giurata redatta da professionisti abilitati), imposta sostitutiva dell'11% sul valore periziato, termini per la redazione e il versamento (termine ultimo 30/06/2021 per l'ultima finestra), modalità di rateizzazione, obblighi dichiarativi e coordinamento con giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) sulla validità della rivalutazione anche quando l'atto di cessione indica un corrispettivo inferiore.

Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate e di terreni edificabili e agricoli (artt. richiamati delle leggi 2019-2021) - chiarimenti e recepimento orientamento SS.UU. Cassazione nn. 2321 e 2322/2020

Punti principali

Date e finestre temporali

È possibile rideterminare il valore dei beni detenuti alla data del 1/01/2020, 1/07/2020 e 1/01/2021; il termine ultimo per redigere la perizia e versare l'imposta per la finestra 1/01/2021 è stato fissato al 30/06/2021 (precedenti termini per le finestre 2020 come indicato).

Perizia giurata e soggetti abilitati

La rivalutazione richiede una perizia giurata redatta da professionisti abilitati: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, revisori legali, ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili e periti iscritti alle Camere di commercio; asseverazione presso cancellerie tribunali, uffici giudice di pace o notai; obbligo di conservazione della perizia.

Imposta sostitutiva e perfezionamento

Imposta sostitutiva pari all'11% del valore risultante dalla perizia (sia per partecipazioni qualificate che non qualificate e per terreni). La procedura si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo o, se rateizzato, con il pagamento della prima rata.

Rateizzazione e interessi

Possibilità di rateizzare fino a 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/06/2021; sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 3% annuo calcolati a decorrere dal 1/07/2021 e versati con ciascuna rata (scadenze 30/06/2022 e 30/06/2023). Il pagamento oltre il termine invalida la perfezione della rivalutazione.

Obblighi dichiarativi e sanzioni

I dati della rideterminazione vanno indicati nella dichiarazione UNICO: quadro RT per partecipazioni e quadro RM per terreni (anche per chi utilizza modello 730 è obbligatorio presentare i quadri UNICO). L'omessa indicazione è sanzionata (minimo 250 euro, massimo 2.000 euro), senza pregiudicare gli effetti della rideterminazione.

Titoli quotati in sistemi multilaterali (AIM Italia)

I sistemi multilaterali di negoziazione disciplinati dal TUF rientrano nella nozione di mercato regolamentato; AIM Italia, registrato come sistema multilaterale, è assimilato a mercato regolamentato: pertanto non è ammessa la rideterminazione delle azioni negoziate su AIM.

Partecipazioni in regime di comunione dei beni

Per i coniugi in comunione legale i redditi e i beni comuni sono imputati per metà salvo diversa quota: se la partecipazione è comune ciascun coniuge deve rideterminare e versare l'imposta per la propria quota; ogni coniuge può comunque rideterminare la sola quota a lui imputabile.

Rideterminazione parziale e criterio LIFO

In caso di rideterminazioni multiple il criterio applicato è LIFO: in successive rivalutazioni parziali devono essere considerate prime le ultime quote acquisite/rivalutate; non è consentita la rivalutazione parziale selettiva di quote pregresse non coerenti con il criterio LIFO. È possibile però rideterminare l'intero valore e scomputare o chiedere rimborso dell'imposta sostitutiva già versata in precedenti procedure (limite al minore importo dovuto).

Atto di cessione con corrispettivo inferiore e orientamento Sezioni Unite

Le SS.UU. Cassazione nn. 2321 e 2322 del 31/01/2020 hanno stabilito che l'indicazione in atto di un corrispettivo inferiore al valore periziato non determina la decadenza dal beneficio della rideterminazione: il contribuente mantiene il valore periziato ai fini delle imposte sui redditi. L'Amministrazione resta però legittimata a verifiche e rettifiche ai fini delle imposte di trasferimento per eventuale occultamento della base imponibile. Le indicazioni precedenti di prassi contrarie sono superate.

Altri aspetti operativi

La rivalutazione non può comprendere oneri inerenti (es. imposte di successione/donazione), eccetto la spesa per la perizia. Il versamento perfeziona il diritto ad utilizzare il valore; chi paga e poi non utilizza il valore per il calcolo delle plusvalenze non ha diritto a rimborso dell'imposta versata e resta obbligato al pagamento delle rate successive.

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