Circolare n. 34 del 29/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate sulla valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari nell'ambito di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Richiama il quadro normativo aggiornato, precisa il ruolo e i requisiti del professionista attestatore, definisce i criteri per confrontare la proposta con l'alternativa liquidatoria e tratta aspetti specifici come la finanza esterna, i creditori strategici, la dilazione temporale e le conseguenze di condotte fraudolente.
Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
Punti principali
Finalità e ambito della circolare
Aggiornare le istruzioni agli Uffici per la valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari nelle procedure di composizione della crisi (concordato e accordi di ristrutturazione), alla luce delle recenti modifiche normative e del complesso contesto economico determinato dalla pandemia.
Inquadramento normativo
Richiamo della disciplina: evoluzione della transazione fiscale (art. 182-ter LF), accordi di ristrutturazione (art. 182-bis LF) e concordato preventivo (art. 160 e ss. LF), con cenni alle modifiche legislative intervenute fino al decreto legge 7 ottobre 2020, n.125.
Ruolo del professionista attestatore
L'attestatore verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; la sua relazione ha valore presuntivo e influisce sulle decisioni del Tribunale. Richiesti requisiti tecnici e, soprattutto, indipendenza sostanziale.
Requisito dell'indipendenza
L'indipendenza è obbligatoria e deve essere sostanziale (richiamo art. 2399 c.c.). Sono incompatibili rapporti personali o professionali tali da compromettere l'autonomia di giudizio; sono sconsigliati 'success fee' legati al risultato dell'omologa.
Conseguenze della mancanza di indipendenza
Il difetto può invalidare la relazione e compromettere l'ammissibilità o l'omologazione della procedura; gli Uffici che vengano a conoscenza della carenza devono eccepirla e segnalarla al Tribunale.
Contenuti e attività propedeutiche all'attestazione
L'attestazione deve includere accertamenti sui dati contabili, analisi delle cause della crisi, valutazioni sulle ipotesi previsionali e sui valori di realizzo; il professionista deve documentare i riscontri e la metodologia adottata.
Criterio di valutazione degli Uffici: confronto con l'alternativa liquidatoria
La valutazione si basa sulla maggiore convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. La relazione dell'attestatore (e, nel concordato, la relazione del Commissario Giudiziale) costituisce presunzione che l'Ufficio può rigettare solo motivando puntualmente la manifesta inattendibilità.
Giudizio di manifesta inattendibilità
Le contestazioni devono essere analitiche e basate su elementi verificabili (es. benchmark immobiliari, studi settoriali, parametri di attualizzazione). È previsto un contraddittorio con il contribuente per chiarire criticità.
Condotta del contribuente: distrazioni, frodi e precedenti
Atti distrattivi o decettivi (cessioni simulate, fatture false, trasferimenti fraudolenti) incidono sulla valutazione e possono portare a segnalazioni e avvio di procedure revocatorie o penali. Precedenti fiscali sistematici e casi di frode richiedono approfondimenti e cautela nell'accoglimento.
Finanza esterna e continuità aziendale
La presenza di finanza esterna genuine costituisce elemento fortemente favorevole e può presumerne la convenienza; i flussi derivanti dalla continuità aziendale concorrono alla valutazione ma non sono finanza esterna tecnica. Va verificata l'origine e l'indipendenza dei finanziamenti.
Creditori strategici
È ammesso un trattamento preferenziale, se obiettivamente giustificato dall'essenzialità del creditore alla continuità aziendale; la strategicità deve essere dimostrata con elementi concreti e non asserita genericamente, con attenzione ai correlati.
Fattore temporale e percentuali di ristoro
Non esistono regole fisse su durata o percentuali: la valutazione deve essere caso per caso. Uffici considereranno la ragionevolezza delle ipotesi, tassi di attualizzazione e garanzie richieste, evitando soluzioni che risultino inattuabili per il debitore.
Conclusioni operative
L'Agenzia assicura tempestività e omogeneità nell'esame delle proposte, bilanciando tutela erariale, continuità aziendale e occupazione; le Direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle istruzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 28 dic 2020Circolare n. 33 del 28/12/2020
- Circolare · 23 dic 2020Circolare n. 31 del 23/12/2020
- Circolare · 23 dic 2020Circolare n. 32 del 23/12/2020
- Circolare · 22 dic 2020Circolare n. 30 del 22/12/2020
- Circolare · 14 dic 2020Circolare n. 29 del 14/12/2020
- Circolare · 22 gen 2021Circolare n. 1 del 22/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →