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Circolare

Circolare n. 34 del 29/12/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce indicazioni operative agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate sulla valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari nell'ambito di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Richiama il quadro normativo aggiornato, precisa il ruolo e i requisiti del professionista attestatore, definisce i criteri per confrontare la proposta con l'alternativa liquidatoria e tratta aspetti specifici come la finanza esterna, i creditori strategici, la dilazione temporale e le conseguenze di condotte fraudolente.

Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa

Punti principali

Finalità e ambito della circolare

Aggiornare le istruzioni agli Uffici per la valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari nelle procedure di composizione della crisi (concordato e accordi di ristrutturazione), alla luce delle recenti modifiche normative e del complesso contesto economico determinato dalla pandemia.

Inquadramento normativo

Richiamo della disciplina: evoluzione della transazione fiscale (art. 182-ter LF), accordi di ristrutturazione (art. 182-bis LF) e concordato preventivo (art. 160 e ss. LF), con cenni alle modifiche legislative intervenute fino al decreto legge 7 ottobre 2020, n.125.

Ruolo del professionista attestatore

L'attestatore verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; la sua relazione ha valore presuntivo e influisce sulle decisioni del Tribunale. Richiesti requisiti tecnici e, soprattutto, indipendenza sostanziale.

Requisito dell'indipendenza

L'indipendenza è obbligatoria e deve essere sostanziale (richiamo art. 2399 c.c.). Sono incompatibili rapporti personali o professionali tali da compromettere l'autonomia di giudizio; sono sconsigliati 'success fee' legati al risultato dell'omologa.

Conseguenze della mancanza di indipendenza

Il difetto può invalidare la relazione e compromettere l'ammissibilità o l'omologazione della procedura; gli Uffici che vengano a conoscenza della carenza devono eccepirla e segnalarla al Tribunale.

Contenuti e attività propedeutiche all'attestazione

L'attestazione deve includere accertamenti sui dati contabili, analisi delle cause della crisi, valutazioni sulle ipotesi previsionali e sui valori di realizzo; il professionista deve documentare i riscontri e la metodologia adottata.

Criterio di valutazione degli Uffici: confronto con l'alternativa liquidatoria

La valutazione si basa sulla maggiore convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. La relazione dell'attestatore (e, nel concordato, la relazione del Commissario Giudiziale) costituisce presunzione che l'Ufficio può rigettare solo motivando puntualmente la manifesta inattendibilità.

Giudizio di manifesta inattendibilità

Le contestazioni devono essere analitiche e basate su elementi verificabili (es. benchmark immobiliari, studi settoriali, parametri di attualizzazione). È previsto un contraddittorio con il contribuente per chiarire criticità.

Condotta del contribuente: distrazioni, frodi e precedenti

Atti distrattivi o decettivi (cessioni simulate, fatture false, trasferimenti fraudolenti) incidono sulla valutazione e possono portare a segnalazioni e avvio di procedure revocatorie o penali. Precedenti fiscali sistematici e casi di frode richiedono approfondimenti e cautela nell'accoglimento.

Finanza esterna e continuità aziendale

La presenza di finanza esterna genuine costituisce elemento fortemente favorevole e può presumerne la convenienza; i flussi derivanti dalla continuità aziendale concorrono alla valutazione ma non sono finanza esterna tecnica. Va verificata l'origine e l'indipendenza dei finanziamenti.

Creditori strategici

È ammesso un trattamento preferenziale, se obiettivamente giustificato dall'essenzialità del creditore alla continuità aziendale; la strategicità deve essere dimostrata con elementi concreti e non asserita genericamente, con attenzione ai correlati.

Fattore temporale e percentuali di ristoro

Non esistono regole fisse su durata o percentuali: la valutazione deve essere caso per caso. Uffici considereranno la ragionevolezza delle ipotesi, tassi di attualizzazione e garanzie richieste, evitando soluzioni che risultino inattuabili per il debitore.

Conclusioni operative

L'Agenzia assicura tempestività e omogeneità nell'esame delle proposte, bilanciando tutela erariale, continuità aziendale e occupazione; le Direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle istruzioni.

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