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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1118

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1118 della Commissione, del 22 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

Normativa europea32017R1118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli/diritti di importazione presentate nel quadro del contingente tariffario UE per carni di pollame originarie dell’Ucraina. La misura si rende necessaria perché, per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017, le domande relative al contingente 09.4273 superano i quantitativi disponibili. Il coefficiente è fissato nell’allegato e il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione relative al contingente tariffario UE per carni di pollame originarie dell'Ucraina, presentate tra il 1° e il 7 giugno 2017 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina. Riguarda in particolare il contingente con numero d'ordine 09.4273, per il quale le quantità richieste hanno superato le disponibilità; per il contingente 09.4274 l’allegato indica il segno "—". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario UE sulle carni di pollame originarie dell’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1118 della Commissione interviene nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell’Ucraina. Esso prende atto che, per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017, le domande presentate tra il 1° e il 7 giugno 2017 per il contingente 09.4273 superano i quantitativi disponibili e impone quindi un coefficiente di attribuzione.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, paragrafi 1 e 3, quale base per l’adozione della misura. Nei considerando si evidenzia che il coefficiente serve a determinare in quale misura possano essere attribuiti i diritti di importazione quando la domanda eccede l’offerta disponibile, secondo i criteri tecnici previsti dal regolamento (CE) n. 1301/2006, articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2.

Ambito di applicazione operativo

Il regolamento si applica alle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017. L’allegato individua il contingente interessato: per il numero d’ordine 09.4273 il coefficiente di attribuzione è fissato al 2,343990%; per il numero d’ordine 09.4274 l’allegato riporta il segno "—", senza ulteriore quantificazione nel testo fornito.

Effetti e decorrenza

Per garantire l’efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione del coefficiente di attribuzione

Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Per il numero d’ordine 09.4273 il coefficiente è pari a 2,343990%.

Presupposto della misura

Il coefficiente viene fissato perché, per il contingente n. 09.4273, le domande presentate dal 1° al 7 giugno 2017 eccedono i quantitativi disponibili. Il calcolo del coefficiente è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacontingenti tariffariimportazionicommercio estero

Testo integrale

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