Regolamento (UE) 2017/1115
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del propoxycarbazone ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la procedura di riesame e sulla base delle conclusioni EFSA. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco storico delle approvazioni alla parte corrispondente alle sostanze rinnovate e fissando nuove condizioni specifiche. La nuova approvazione decorre dal 1° settembre 2017 e scade il 31 agosto 2032.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva propoxycarbazone, nella forma di sostanza madre e della variante propoxycarbazone sodico, ai fini dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri, che devono tenere conto delle condizioni specifiche in sede di valutazione e autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° settembre 2017; non emergono esclusioni soggettive o territoriali specifiche oltre al quadro generale del diritto UE e del SEE richiamato nel testo.
Rinnovo dell’approvazione del propoxycarbazone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 rinnova l’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone nell’ambito del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura segue la procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e tiene conto delle valutazioni dello Stato membro relatore, dell’EFSA e delle osservazioni del richiedente.
Il rinnovo è giustificato dal fatto che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto procedurale e basi scientifiche
La sostanza propoxycarbazone era già iscritta come sostanza attiva ai sensi della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione vigente era in scadenza il 31 gennaio 2018, prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 per consentire il completamento del rinnovo.
L’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 19 ottobre 2016; la Commissione ha poi presentato il progetto di relazione sul rinnovo al comitato permanente competente il 23 gennaio 2017. Sulla base di tale istruttoria, la Commissione ha ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione.
Durata del rinnovo e condizioni specifiche
L’allegato I fissa la nuova approvazione dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2032. La sostanza è identificata sia come propoxycarbazone sia come propoxycarbazone sodico, con purezza minima pari a ≥ 950 g/kg espressa in propoxycarbazone sodico.
Nel valutare i prodotti contenenti la sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche;
- alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;
- alla protezione delle acque sotterranee nelle zone vulnerabili per caratteristiche del suolo e/o condizioni climatiche.
Il testo precisa inoltre che le condizioni di impiego devono includere misure di attenuazione del rischio, se necessario.
Obbligo di conferma scientifica
Il regolamento impone al richiedente un obbligo successivo di trasmissione di informazioni di conferma sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile in relazione ai processi di trattamento delle acque. Tali informazioni devono essere fornite alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sul tema.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per allineare l’elenco UE delle sostanze attive approvate alla nuova decisione di rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato. In particolare:
- nella parte A è soppressa la voce 76 relativa al propoxycarbazone;
- nella parte B è inserita la nuova voce 114, recante i dati identificativi della sostanza, la purezza minima, la data di approvazione del 1° settembre 2017 e la scadenza del 31 agosto 2032.
Effetti temporali e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° settembre 2017. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del propoxycarbazone
L’approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone è rinnovata con effetto dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2032, alle condizioni stabilite nell’allegato I. Il rinnovo riguarda il propoxycarbazone (sostanza madre) e la variante propoxycarbazone sodico, con purezza minima pari a ≥ 950 g/kg espressa in propoxycarbazone sodico.
Condizioni specifiche e valutazione del rischio
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio, nonché alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili per caratteristiche del suolo o del clima. Le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione del rischio, se del caso.
Richiesta di informazioni di conferma
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile, entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sulla valutazione di tali effetti nelle acque sotterranee e di superficie.
Modifica dell’elenco UE delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 76 relativa al propoxycarbazone e nella parte B è inserita la nuova voce 114 con le condizioni e la scadenza aggiornate dell’approvazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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