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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1110

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma a livello UE la procedura di autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati previsti da MiFID II, stabilendo moduli standard e canali di comunicazione omogenei tra operatori e autorità competenti. Definisce inoltre la gestione delle integrazioni istruttorie, la notifica delle modifiche dei membri dell'organo di gestione e la comunicazione dell'esito della domanda. L'obiettivo è assicurare coerenza, efficienza dei flussi informativi e una valutazione uniforme delle domande in tutti gli Stati membri.

Norme tecniche di attuazione per i formati, i modelli e le procedure di autorizzazione e di comunicazione per i fornitori di servizi di comunicazione dati (APA, CTP e ARM) ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che richiedono l'autorizzazione o che operano come fornitori di servizi di comunicazione dati nell'Unione, ossia dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM). Disciplina i rapporti con le autorità competenti degli Stati membri in sede di domanda, integrazione istruttoria, comunicazione delle variazioni dei membri dell'organo di gestione e notifica della decisione finale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 3 gennaio 2018; non introduce esclusioni espresse, ma rinvia ai requisiti specifici del titolo V della direttiva 2014/65/UE e del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110: autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

Il regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per uniformare i formati standard, i modelli e le procedure relativi all'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati previsti dalla direttiva 2014/65/UE. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire una comprensione comune tra le autorità competenti, efficienza dei flussi informativi e un trattamento coerente delle domande di autorizzazione nell'Unione.

Finalità e contesto normativo

Il testo si colloca nell'ambito del titolo V della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e si applica in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2017/571, che detta i requisiti tecnici sostanziali per i fornitori di servizi di comunicazione dati. I considerando evidenziano che i requisiti organizzativi di APA, CTP e ARM differiscono in parte tra loro e che, per questo motivo, la domanda deve contenere solo le informazioni pertinenti al servizio per il quale si chiede l'autorizzazione.

Ambito applicativo soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda i soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione come fornitori di servizi di comunicazione dati, cioè:

  • dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA);
  • fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP);
  • meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM).

La disciplina riguarda l'intero procedimento amministrativo connesso all'autorizzazione, la trasmissione delle informazioni iniziali, eventuali richieste integrative, la comunicazione delle modifiche dell'organo di gestione e la notifica dell'esito finale da parte dell'autorità competente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera dal 3 gennaio 2018.

Punto di contatto e modalità di interazione con l'autorità competente

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto unico per gestire tutte le informazioni provenienti dai richiedenti. I recapiti di tale punto di contatto devono essere pubblicati e aggiornati regolarmente sul sito Internet dell'autorità, così da agevolare la comunicazione con il richiedente e rendere il procedimento più trasparente ed efficiente.

Le autorità competenti devono inoltre indicare sui propri siti Internet se i moduli e le informazioni supplementari debbano essere presentati:

  • in formato cartaceo;
  • in formato elettronico;
  • in entrambi i formati.

Domanda di autorizzazione

Il richiedente deve trasmettere all'autorità competente tutte le informazioni richieste dall'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo standard dell'allegato I. Il modulo consente di qualificare la domanda come:

  • autorizzazione per APA;
  • autorizzazione per CTP;
  • autorizzazione per ARM.

La domanda deve riportare le informazioni organizzative e di governance richieste dal regolamento delegato (UE) 2017/571, oppure rinviare agli allegati che le contengono. Il richiedente deve anche indicare chiaramente il requisito normativo cui ciascuna informazione si riferisce e specificare se alcuni requisiti non sono applicabili al servizio richiesto.

Informazioni sui membri dell'organo di gestione

Accanto alla domanda di autorizzazione, il richiedente deve presentare il modulo dell'allegato II con le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione. Il modulo richiede, per ciascun membro, elementi identificativi e professionali quali:

  • dati anagrafici e recapiti;
  • funzione svolta;
  • curriculum vitae;
  • esperienza professionale e altre esperienze pertinenti;
  • titoli di studio e formazione;
  • estratto del casellario giudiziale oppure autocertificazione di onorabilità con autorizzazione all'autorità a richiedere informazioni ai sensi dell'articolo 4, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2017/571;
  • tempo minimo approssimativo dedicato alla funzione;
  • dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse e relativo trattamento;
  • informazioni supplementari utili a verificare onorabilità, conoscenze, competenze, esperienza e disponibilità di tempo ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Ricezione della domanda e integrazioni

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente deve inviare un avviso di ricevimento al richiedente, specificando i recapiti del punto di contatto designato. Se necessario per la valutazione, l'autorità può chiedere informazioni supplementari, indicando con precisione le integrazioni richieste.

Modifiche relative ai membri dell'organo di gestione

Il fornitore di servizi di comunicazione dati è tenuto a comunicare all'autorità competente tutte le modifiche riguardanti i membri dell'organo di gestione prima che producano effetti. Se, per motivi giustificati, la comunicazione preventiva non è possibile, la notifica deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

La comunicazione delle variazioni avviene tramite il modulo dell'allegato III, che distingue tra:

  • informazioni sui membri uscenti, con dati, funzione, data di decorrenza dell'uscita e motivi;
  • informazioni sui nuovi membri, con elementi anagrafici, professionali e di onorabilità analoghi a quelli richiesti in sede di autorizzazione;
  • elenco completo e aggiornato dei membri dell'organo di gestione.

Decisione dell'autorità competente

L'autorità competente comunica al richiedente la decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme. Il regolamento non disciplina i criteri sostanziali di merito della decisione, ma soltanto la sua comunicazione formale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018, in coerenza temporale con la direttiva 2014/65/UE. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Punto di contatto dell'autorità competente

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto per tutte le informazioni ricevute dai richiedenti l'autorizzazione come fornitori di servizi di comunicazione dati e pubblicarne e aggiornarne regolarmente i recapiti sul proprio sito Internet (art. 1).

Domanda di autorizzazione e moduli standard

Il richiedente trasmette all'autorità competente tutte le informazioni richieste dall'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di domanda dell'allegato I. Deve inoltre comunicare le informazioni sui membri dell'organo di gestione mediante il modulo dell'allegato II e indicare chiaramente a quale requisito specifico del titolo V della direttiva si riferiscono le informazioni, specificando in quale allegato sono contenute. Deve anche segnalare se taluni requisiti specifici non si applicano ai servizi per cui chiede l'autorizzazione, in base al titolo V della direttiva o al regolamento delegato (UE) 2017/571 (art. 2).

Forma di presentazione delle informazioni

Le autorità competenti devono indicare sui propri siti Internet se i moduli compilati, le comunicazioni e le informazioni supplementari debbano essere presentati su supporto cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati (art. 2, par. 5).

Ricevuta della domanda e integrazioni istruttorie

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente invia al richiedente un avviso di ricevimento, in forma cartacea, elettronica o entrambe, comprensivo dei recapiti del punto di contatto designato. L'autorità può inoltre richiedere informazioni supplementari, specificando quelle necessarie per procedere alla valutazione della domanda (artt. 3 e 4).

Comunicazione delle modifiche dell'organo di gestione

Il fornitore di servizi di comunicazione dati deve comunicare all'autorità competente tutte le modifiche dei membri dell'organo di gestione prima della loro decorrenza; se per motivi giustificati ciò non è possibile, la comunicazione va presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica. La comunicazione avviene mediante il modulo dell'allegato III (art. 5).

Decisione sull'autorizzazione

L'autorità competente comunica al richiedente, in forma cartacea, elettronica o entrambe, la decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione (art. 6).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 7).

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di comunicazione datiautorizzazioni amministrativegovernance societariavigilanza finanziaria

Testo integrale

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