Regolamento (UE) 2017/1113
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’acido benzoico come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione scientifica effettuata nell’ambito della procedura di rinnovo. Stabilisce la nuova durata dell’approvazione fino al 31 agosto 2032 e impone condizioni specifiche, in particolare sulla protezione degli operatori e sull’uso di dispositivi di protezione personale. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando l’elenco delle sostanze attive approvate.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acido benzoico per i prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva acido benzoico impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il regolamento è rilevante anche ai fini SEE. L’approvazione rinnovata vale dal 1º settembre 2017 al 31 agosto 2032. Non introduce, sul testo disponibile, esclusioni soggettive ulteriori, ma richiama specifiche condizioni d’impiego da rispettare nell’autorizzazione e nella valutazione nazionale dei prodotti contenenti la sostanza.
Rinnovo dell’approvazione dell’acido benzoico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 rinnova l’approvazione dell’acido benzoico quale sostanza attiva per prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento si colloca nell’ambito della procedura di rinnovo prevista dal diritto UE, a seguito della valutazione scientifica e regolatoria svolta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione.
Contesto e presupposti del rinnovo
Nei considerando si dà atto che l’acido benzoico era già iscritto come sostanza attiva nella direttiva 91/414/CEE e quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha integrato i fascicoli richiesti e la domanda è stata ritenuta completa. L’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 30 novembre 2016, e la Commissione ha sottoposto il progetto di relazione al comitato permanente competente, consentendo anche al richiedente di presentare osservazioni.
Esito della valutazione e durata dell’approvazione
La Commissione prende atto che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente acido benzoico, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per tale ragione il rinnovo è disposto fino al 31 agosto 2032, con data di approvazione fissata al 1º settembre 2017. Il regolamento precisa che la valutazione di rischio si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non deve essere inteso come limitazione degli impieghi autorizzabili per i prodotti contenenti la sostanza; di conseguenza, non viene mantenuta la precedente restrizione al solo impiego come disinfettante.
Condizioni specifiche per l’uso e valutazione nazionale
Il testo richiama l’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, affermando che, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, sono necessarie alcune condizioni. Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. In sede di valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, verificando che le condizioni d’impiego impongano dispositivi di protezione personale adeguati; ove opportuno, devono inoltre essere previste misure di attenuazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
In applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, il regolamento modifica l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare, la voce dell’acido benzoico è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B come nuova voce 115, con le medesime specifiche sostanziali e con le condizioni particolari sopra richiamate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º settembre 2017. Nei considerando si precisa che tale data di applicazione anticipa e rende superflua, di fatto, la proroga di approvazione disposta in precedenza dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 fino al 31 gennaio 2018, poiché la decisione di rinnovo è stata adottata prima di tale scadenza prorogata.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore fitosanitario il provvedimento conferma la possibilità di autorizzare prodotti contenenti acido benzoico nell’Unione, ma con attenzione alle condizioni d’uso fissate in sede di autorizzazione nazionale. Per i professionisti italiani, l’aspetto rilevante è soprattutto l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate e il richiamo espresso a misure di protezione degli operatori e di mitigazione del rischio, da considerare nella predisposizione dei dossier e nelle valutazioni autorizzative.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione dell’acido benzoico
L’approvazione della sostanza attiva acido benzoico è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo si applica alla sostanza con purezza pari o superiore a 990 g/kg, con data di approvazione 1º settembre 2017 e scadenza 31 agosto 2032.
Condizioni specifiche di approvazione
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. È richiesta particolare attenzione alla protezione degli operatori, assicurando che le condizioni d’impiego prevedano dispositivi di protezione personale adeguati; le condizioni d’impiego devono inoltre includere misure di attenuazione del rischio, se del caso.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 79 relativa all’acido benzoico è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte B come voce 115 con la medesima durata di approvazione e le stesse disposizioni specifiche.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto procedurale del rinnovo
La domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; i fascicoli supplementari sono stati depositati e la domanda è stata ritenuta completa. La valutazione è stata svolta dallo Stato membro relatore con consultazione dello Stato membro correlatore, seguita dalle conclusioni dell’EFSA del 30 novembre 2016 e dall’esame della Commissione.
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