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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1114

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del pendimetalin come sostanza attiva candidata alla sostituzione, riconoscendo che sono soddisfatti i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dalla parte A alla parte E e fissando condizioni specifiche di impiego, di valutazione e di conferma dei dati. L’approvazione rinnovata decorre dal 1° settembre 2017 e scade il 31 agosto 2024.

Rinnovo dell'approvazione del pendimetalin come sostanza attiva candidata alla sostituzione e modifica del relativo elenco nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica al pendimetalin, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per richiedenti, Stati membri, Commissione ed EFSA nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione. L’atto incide sull’autorizzazione e sull’uso dei prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin nell’Unione europea, incluse le condizioni specifiche di valutazione e le informazioni di conferma richieste. È rilevante anche per il SEE. Non introduce esclusioni soggettive espresse, ma si colloca nella disciplina generale delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Rinnovo dell’approvazione del pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione rinnova l’approvazione del pendimetalin quale sostanza attiva dei prodotti fitosanitari, confermandone la qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento segue la procedura di riesame e rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e si fonda sulle conclusioni dell’EFSA e sulla valutazione della Commissione circa il soddisfacimento dei criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto procedurale e motivazione del rinnovo

La sostanza era già iscritta come sostanza attiva ai sensi della direttiva 91/414/CEE, poi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inclusa nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione rileva che la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, che la documentazione supplementare è risultata completa e che lo Stato membro relatore ha trasmesso la propria relazione di valutazione, seguita dal parere dell’EFSA del 17 marzo 2016. Poiché la valutazione ha dato esito positivo per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati, il rinnovo è stato disposto.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

La Commissione conferma che il pendimetalin rientra tra le sostanze candidate alla sostituzione. Tale qualificazione deriva dal fatto che la sostanza è considerata persistente e tossica ai sensi dei punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto il tempo di dimezzamento nel suolo supera 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine per gli organismi d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il regolamento precisa pertanto che il rinnovo avviene con tale qualifica speciale, rilevante ai fini della futura comparazione e sostituzione con altre sostanze meno rischiose.

Condizioni di approvazione e profili di rischio

Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento impone condizioni e cautele specifiche. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate con adeguati dati analitici, nonché alla protezione degli operatori e alla tutela di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione del rischio, se necessario, e in particolare dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti, così da non superare il livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO).

Informazioni di conferma

Il regolamento richiede al richiedente di fornire due categorie di informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare:

  • il potenziale di bioaccumulazione, con particolare riferimento a un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce Lepomis macrochirus;
  • l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando tali acque sono utilizzate per produrre acqua potabile. Il termine per il primo gruppo di informazioni è fissato al 31 dicembre 2018. Il secondo gruppo deve essere presentato entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sulla valutazione dell’effetto dei trattamenti dell’acqua.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Per effetto del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene aggiornato. In particolare, nella parte A viene soppressa la voce 53 relativa al pendimetalin e nella parte E viene inserita la nuova voce corrispondente, con i dati di identità della sostanza, la purezza richiesta e le specifiche di approvazione.

Dati tecnici essenziali dell’approvazione

L’allegato indica per il pendimetalin:

  • numero CAS 40487-42-1 e numero CIPAC 357;
  • denominazione IUPAC: N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene;
  • purezza minima: 900 g/kg;
  • impurità 1,2-dichloroethane: ≤ 1 g/kg;
  • composti N-nitroso totali: massimo 100 ppm, di cui N-nitroso-pendimetalin < 45 ppm. L’approvazione decorre dal 1° settembre 2017 e scade il 31 agosto 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° settembre 2017. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del pendimetalin

L’approvazione della sostanza attiva pendimetalin è rinnovata come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1. La Commissione fonda il rinnovo sull’esito positivo della valutazione dei criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche e misure di attenuazione del rischio

L’approvazione rinnovata è soggetta a specifiche condizioni: gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, alla protezione degli operatori, di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Le condizioni d’uso devono includere misure di attenuazione del rischio, se del caso, e in particolare l’impiego di dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti per evitare il superamento del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO).

Informazioni di conferma richieste

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità riguardo: (i) il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce Lepomis macrochirus; (ii) l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando l’acqua è utilizzata per produrre acqua potabile. Il termine è fissato al 31 dicembre 2018 per il punto 1 e a due anni dalla pubblicazione del documento di orientamento della Commissione per il punto 2.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 53 relativa al pendimetalin e nella parte E è inserita la nuova voce corrispondente all’approvazione rinnovata.

Date di efficacia, decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° settembre 2017. L’approvazione rinnovata decorre da tale data e scade il 31 agosto 2024.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze chimichetutela della salute e dell'ambiente

Testo integrale

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