Regolamento (UE) 2017/1111
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce formati, procedure e scadenze uniformi per la trasmissione all'ESMA delle informazioni sulle sanzioni e sulle misure adottate dalle autorità competenti in applicazione della MiFID II. Prevede un punto di contatto unico per ciascuna autorità, l'uso di moduli standardizzati e l'invio sia di informazioni puntuali sia di dati annuali aggregati. L'obiettivo è garantire una raccolta armonizzata, completa e tempestiva delle informazioni necessarie alla relazione annuale dell'ESMA sulle sanzioni e misure.
Norme tecniche di attuazione per le procedure e i moduli con cui le autorità competenti comunicano all'ESMA le informazioni sulle sanzioni e sulle misure previste dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'attuazione della direttiva 2014/65/UE, limitatamente agli obblighi di trasmissione verso l'ESMA delle informazioni sulle sanzioni e sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 71 della direttiva. Riguarda sia le comunicazioni caso per caso su sanzioni amministrative e penali nonché sui relativi ricorsi/esiti e sentenze definitive, sia l'invio annuale di dati aggregati e anonimi sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini penali. Il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE e si applica dal 3 gennaio 2018; non disciplina direttamente i partecipanti al mercato, ma solo le autorità nazionali competenti e l'ESMA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione
Il regolamento detta norme tecniche di attuazione per armonizzare le modalità con cui le autorità competenti degli Stati membri comunicano all'ESMA le informazioni sulle sanzioni e sulle misure adottate in attuazione della direttiva 2014/65/UE. La finalità, espressamente richiamata nei considerando, è evitare ritardi e omissioni, garantire uniformità dei dati e consentire all'ESMA di predisporre una relazione annuale completa e coerente sulle sanzioni e misure.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si basa sull'articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE e si inserisce nel sistema MiFID II/MiFIR, con riferimento anche al regolamento (UE) n. 600/2014. I considerando evidenziano che le informazioni devono essere trasmesse in modo dettagliato e armonizzato, con moduli specifici che consentano di identificare con precisione le disposizioni nazionali di recepimento e le violazioni rilevanti.
Punti di contatto e canale di comunicazione
Ciascuna autorità competente deve designare un punto di contatto unico per tutte le comunicazioni relative all'invio delle informazioni disciplinate dagli articoli da 2 a 6. Le autorità competenti comunicano tale nominativo all'ESMA; quest'ultima designa un proprio punto di contatto e lo pubblica sul proprio sito Internet. La scelta di un canale unico mira a rendere più efficiente lo scambio informativo e a prevenire dispersioni o omissioni.
Trasmissione delle informazioni puntuali sulle sanzioni e misure
Le autorità competenti devono trasmettere all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE tramite le interfacce del sistema informatico dell'ESMA. La trasmissione avviene mediante un file compilato con il modulo dell'allegato I.
Il modulo richiede, tra gli altri, i seguenti dati:
- identificativo della sanzione o misura, ove disponibile;
- quadro giuridico e quadro giuridico dell'entità;
- Stato membro e autorità competente;
- identificazione dell'entità o della persona fisica destinataria;
- natura della sanzione, distinguendo tra sanzione amministrativa e penale;
- contenuto della sanzione o misura e informazioni utili correlate, inclusi ricorsi, esiti e sentenze definitive;
- data di adozione e, se del caso, data di scadenza;
- indicazione se la sanzione o misura è stata pubblicata.
Annullamento e aggiornamento dei file
Il regolamento disciplina anche la gestione dei file già trasmessi. Se un file deve essere annullato, l'autorità competente lo cancella e ne invia uno nuovo. Se deve essere aggiornato, lo reinvia con le informazioni corrette. La disciplina mira a garantire che il database dell'ESMA sia allineato alla situazione effettiva.
Termini di trasmissione
Per le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate, comprese le informazioni su eventuali ricorsi e sul loro esito, la trasmissione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della decisione di non pubblicazione.
Per ogni sanzione penale, le informazioni complete, inclusa la sentenza definitiva, devono essere inviate entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni da parte dell'autorità competente.
Informazioni annuali aggregate sulle sanzioni e misure
Entro il 31 marzo di ogni anno, le autorità competenti devono inviare all'ESMA il modulo dell'allegato II, in formato elettronico e per posta elettronica, contenente le informazioni aggregate su tutte le sanzioni e misure imposte nell'anno civile precedente ai sensi dell'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE.
Il modulo richiede l'indicazione degli articoli violati della direttiva 2014/65/UE, come recepiti nel diritto nazionale, o del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché:
- il numero di sanzioni o misure per ciascuna disposizione violata;
- il valore delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- i totali complessivi.
Dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali
Se lo Stato membro ha previsto sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente deve trasmettere all'ESMA, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati anonimi e aggregati dell'allegato III relativi:
- a tutte le indagini penali avviate nell'anno civile precedente;
- a tutte le sanzioni penali applicate nello stesso periodo.
Anche in questo caso il modulo richiede l'indicazione delle disposizioni violate, del numero di indagini o sanzioni e, per le pene pecuniarie, dei relativi importi e totali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Punti di contatto unici
Ogni autorità competente deve designare un punto di contatto unico per tutte le comunicazioni relative all'invio delle informazioni di cui agli articoli da 2 a 6. Le autorità comunicano all'ESMA il nominativo del punto di contatto, mentre l'ESMA designa a sua volta un proprio punto di contatto e lo pubblica sul proprio sito Internet.
Procedure e modulo per le comunicazioni puntuali
Le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE tramite le interfacce del sistema informatico dell'ESMA, compilando il modulo dell'allegato I. Il file di trasmissione deve utilizzare un formato armonizzato per consentire ricezione, archiviazione, pubblicazione e scambio delle informazioni.
Annullamento e aggiornamento dei file
Se un file già inviato deve essere annullato, l'autorità competente lo cancella e ne invia uno nuovo. Se deve essere aggiornato, reinvia il file con le informazioni corrette e aggiornate.
Tempistiche per sanzioni amministrative non pubblicate e sanzioni penali
Le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate, inclusi eventuali ricorsi e il relativo esito, devono essere comunicate entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della decisione di non pubblicare la sanzione. Le informazioni su ogni sanzione penale, compresa la sentenza definitiva, devono essere trasmesse entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.
Invio annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni e misure
Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti inviano all'ESMA, in formato elettronico e via e-mail, le informazioni aggregate di cui all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, compilando il modulo dell'allegato II. Il modulo riguarda tutte le sanzioni e misure imposte nel corso dell'anno civile precedente e indica gli articoli violati della direttiva 2014/65/UE, come recepiti, o del regolamento (UE) n. 600/2014, il numero di sanzioni/misure e l'importo delle sanzioni pecuniarie.
Invio annuale di dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali
Se gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno, in formato elettronico e via e-mail, i dati anonimi e aggregati dell'allegato III relativi alle indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate nell'anno civile precedente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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