Cassazione Penale, Sentenza n. 46465/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione svolto in nome di Richard Maricchio articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla qualificazione del dolo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestazione fra bancarotta documentale "specifica" e "generica" e mancata spiegazione del dolo specifico vs generico); (2) violazione di legge con riferimento all'art. 217 legge fallimentare, chiedendo la riqualificazione della condotta in bancarotta semplice documentale per difetto di dolo specifico e considerando il lungo intervallo temporale tra attività societaria e fallimento; (3) violazione di legge con riferimento all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, chiedendo la riduzione della pena per tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, considerandoli connessi: i giudici di merito (Tribunale di Gorizia e Corte d'appello di Trieste) hanno formato un complesso motivazionale unitario (cd. "doppia conforme") che ha dimostrato sia l'occultamento parziale delle scritture (richiedente dolo specifico) sia l'irregolare tenuta di altre scritture consegnate (richiedente dolo generico). La Corte ha condiviso la valutazione che l'occultamento era funzionale a recare pregiudizio ai creditori, alla luce dell'ingente passivo e dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio, e che la consapevolezza dell'irregolare tenuta era dimostrata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione e non proposto in appello (preclusione). Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha distinto le due fattispecie ricomprese (sottrazione/occultamento/distruzione di scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta delle scritture, che si fonda sul dolo generico) ritenendole compatibilmente contestabili con motivazione distinta e integrata fra primo e secondo grado.
art. 217 legge fallimentare
Regola la bancarotta semplice documentale; la Corte ha escluso la riqualificazione in semplice perché i giudici di merito hanno accertato il dolo (specifico o generico) necessario per la fattispecie fraudolenta documentale.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Prevede forme di attenuazione della pena per tenuità del danno; il motivo invocato non è stato esaminato nel merito perché la richiesta è risultata inedita in cassazione e pertanto inammissibile.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari come richiesto.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 e successive proroghe
Disposizioni procedurali che hanno permesso il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; rilevante per la modalità di trattazione del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- È ammessa la "doppia conforme": le motivazioni di primo e secondo grado si integrano fra loro; in cassazione il Giudice di legittimità valuta la congruità complessiva della motivazione risultante dall'insieme delle due decisioni.
- La bancarotta fraudolenta documentale ha due profili distinti: l'occultamento/sottrazione/distruzione di scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta irregolare tenuta delle scritture (reato a dolo generico). Entrambe le fattispecie possono essere contestate congiuntamente senza indeterminatezza dell'imputazione, purché la motivazione separi e giustifichi i diversi elementi soggettivi.
- Per dimostrare il dolo specifico nell'occultamento è rilevante il contesto fattuale (es. ammontare del passivo, cessazione dell'attività, impossibilità di adempimento, documentazione consegnata selettivamente) e la mancata credibile spiegazione dell'imputato sulla conservazione selettiva delle scritture.
- L'affidamento della contabilità a un professionista non esonera l'imprenditore dalla responsabilità: esiste una presunzione semplice di responsabilità dell'amministratore che può essere superata solo con rigorosa prova contraria della diligente vigilanza.
- In cassazione non è consentito proporre per la prima volta vizi della motivazione che non siano stati dedotti in appello; i motivi inediti sono inammissibili (preclusione), salvo eccezioni specifiche.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne a spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se la parte è ritenuta responsabile della causa di inammissibilità.
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