Cassazione Penale, Sentenza n. 1375/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede nonostante la testimonianza della guardia giurata avesse evidenziato una sorveglianza continuativa e diretta sull'imputato fino al tentato allontanamento con la merce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato (certificato di morte datato 11.1.2021). Per la giurisprudenza citata, la morte sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio, con enunciazione della causa nel dispositivo, essendo esaurito il rapporto processuale e preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Norma sulla tentata offesa: il reato era qualificato come tentato furto in relazione alla condotta contestata.
Codice penale, art. 624
Articolo che disciplina il reato di furto, richiamato per l'imputazione di tentato furto.
Codice penale, art. 625, n. 7
Circostanza aggravante richiamata (esposizione dei beni alla pubblica fede) che la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente e che il ricorrente contestava per vizio di motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Motivo di ricorso per cassazione utilizzato: vizio di motivazione della decisione impugnata.
Codice di procedura penale, art. 129, comma secondo
Norma interpretata dalla Corte per affermare che la morte dell'imputato estingue il reato e impedisce qualsiasi pronuncia di proscioglimento sul merito; si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni nella L. 176/2020
Riferimento procedurale relativo alla trasmissione delle richieste scritte del pubblico ministero in sede di cassazione; il Procuratore generale ha avanzato istanza per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016)
Precedente richiamato che conferma l'orientamento secondo cui la morte sopravvenuta dell'imputato dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- In presenza di estinzione del reato per morte, la Corte non può pronunciarsi nel merito né disporre un proscioglimento; il rapporto processuale è considerato esaurito.
- Il difetto di motivazione sulla sussistenza di un'aggravante rimane un motivo valido di impugnazione, ma la sopravvenuta estinzione del reato prevale e determina l'annullamento procedurale della decisione impugnata.
- Le parti e i difensori devono comunicare tempestivamente il decesso dell'imputato per consentire alle autorità di adottare le conseguenti determinazioni processuali (annullamento senza rinvio).
- Le questioni relative a responsabilità penale si estinguono con la morte, mentre possono rimanere autonome le azioni civili o eventuali conseguenze amministrative, salvo il regime di estinzione previsto dalla legge.
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