Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con riguardo al ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 365 del 20.10.2025, comunicata in pari data, con la quale la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha disposto, per conto del Comune di Bella, l'aggiudicazione del “Servizio di Igiene Urbana del Comune di Bella CUP D61E25000020004. CIG: B690CFEE3C” in favore della controinteressata Teknoservice S.r.l.; - di tutti i verbali di gara e loro allegati ed in particolare dei verbali nn. 1 e 2 del 5.6.2025 e n. 3 del 1.10.2025; - della Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Lago di Occhito n. 399 del 14.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, inclusi ove occorra in parte qua e nei limiti di interesse della ricorrente - di tutti gli atti della procedura e quelli ad essa propedeutici, sia del Comune che della C.U.C., richiamati nella Determina di aggiudicazione, nonché il bando, il disciplinare e il progetto a base di gara e suoi allegati; per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro a cui si rende fin d'ora disponibile, per l'intera durata dell'affidamento prevista dalla lex specialis con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto nelle more stipulato; con riguardo all’atto di motivi aggiunti - della Determinazione n. 411 del 24.11.2025 con la quale la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, all’esito del sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta, ha confermato l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Bella in favore della controinteressata; - di tutti gli atti del sub procedimento di verifica di congruità ed in particolare della nota CUC prot. n. 4526 del 14.11.2025 ad oggetto la richiesta di giustificazioni e del “verbale di verifica di congruità” del 24.11.2025; - della Determinazione n. 365 del 20.10.2025, comunicata in pari data, con la quale la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha disposto, per conto del Comune di Bella, l’aggiudicazione del “Servizio di Igiene Urbana del Comune di Bella. CUP D61E25000020004. CIG: B690CFEE3C” in favore della controinteressata Teknoservice S.r.l.; - di tutti i verbali di gara e loro allegati ed in particolare dei verbali nn. 1 e 2 del 5.6.2025 e n. 3 del 1.10.2025; - della Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Lago di Occhito n. 399 del 14.11.2025; - di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, inclusi ove occorra in parte qua e nei limiti di interesse della ricorrente, tutti gli atti della procedura e quelli ad essa propedeutici, sia del Comune che della C.U.C., richiamati nella Determina di aggiudicazione n. 365/2025, in quella di sospensione n. 399/2025 e in quella di conferma n. 411/2025, nonché il bando, il disciplinare e il progetto a base di gara e suoi allegati; per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro a cui si rende fin d’ora disponibile, per l’intera durata dell’affidamento prevista dalla lex specialis; nonché per la per la declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto nelle more stipulato;

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Bella in favore di altra impresa, nonché gli atti di gara e il successivo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione all’esito della verifica di congruità dell’offerta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito per conto del Comune di Bella in favore di Teknoservice s.r.l., unitamente ai verbali di gara, agli atti della procedura e, con motivi aggiunti, alla determinazione di conferma dell’aggiudicazione adottata all’esito del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro nel contratto, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, l’insufficienza dell’ammontare degli oneri di sicurezza indicati nell’offerta aggiudicataria e il contrasto con la disciplina dell’art. 108 del codice dei contratti pubblici.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti fossero assistiti dal fumus boni iuris, attribuendo rilievo alla censura relativa all’insufficienza dell’ammontare degli oneri di sicurezza e alla disciplina dell’art. 108 del vigente codice dei contratti pubblici. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Ha confermato l’udienza pubblica del 15 aprile 2026 per l’esame del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale parametro rilevante per la valutazione della censura relativa all’insufficienza degli oneri di sicurezza nell’offerta; il TAR ne ha ritenuto, in sede cautelare, la possibile violazione, riconoscendo il fumus boni iuris.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la dedotta insufficienza dell’ammontare degli oneri di sicurezza dell’offerta, valutata alla luce dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, può integrare il fumus boni iuris necessario per la sospensione degli atti di aggiudicazione e dei successivi provvedimenti di conferma.
  • Quando il giudice ritiene sussistente il fumus boni iuris con riguardo a una censura potenzialmente incidente sulla legittimità dell’offerta aggiudicataria, può accogliere l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia degli atti impugnati, rinviando la piena delibazione della questione alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.