Sentenza n. 1791/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di revoca del contributo concesso nel 2011 a valere sul Fondo di Garanzia per le Operazioni di Microcredito del POR Calabria FSE 2007/2013, e atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale titolare di impresa individuale, ha impugnato il decreto del 12 novembre 2018 che revocava il contributo concesso con decreto dell’1 agosto 2011, comprendente una garanzia bancaria, un contributo in conto capitale e attività di supporto, e disponeva il recupero delle somme erogate. La revoca era motivata dalla mancata corresponsione delle rate del mutuo contratto con la Banca di Credito Cooperativo del Lametino, garantito dal contributo, in violazione dell’Atto di Adesione ed Obbligo dell’8 ottobre 2011. La ricorrente ne ha chiesto l’annullamento; la Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il testo non specifica ulteriori vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la controversia come attinente all’inadempimento della beneficiaria di obblighi derivanti dal finanziamento, verificatosi nella fase successiva all’erogazione della garanzia. In tale ipotesi la beneficiaria è titolare di un diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario, poiché non viene in rilievo l’esercizio dell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione circa l’attribuzione del beneficio. La controversia può essere riproposta davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della l. 69/2009. Spese compensate, anche perché il provvedimento impugnato indicava il TAR quale autorità giudiziaria cui ricorrere.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
Dopo la declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice civile competente secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
La norma è richiamata, insieme all’art. 11 c.p.a., quale base per la riproposizione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la revoca dipende dall’inadempimento del beneficiario agli obblighi derivanti dalla concessione e la contestazione riguarda esclusivamente tale inadempimento, senza investire l’esercizio della discrezionalità amministrativa sull’attribuzione del beneficio.
- La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando la controversia riguarda la fase procedimentale antecedente alla concessione oppure l’annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto con l’interesse pubblico, poiché in tali ipotesi viene in rilievo una posizione di interesse legittimo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti al giudice competente secondo l’art. 11 c.p.a. e l’art. 59 della l. 69/2009.
Come è indicizzato
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