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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8391/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il ricorrente, investito da un veicolo rimasto non identificato, aveva agito contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da invalidità temporanea e permanente, liquidando per quest’ultima Euro 56.804,00 per danno biologico e morale, oltre al rimborso delle spese mediche. Aveva invece escluso il lucro cessante per la perdita di premi di produzione e di occasioni di guadagno connesse alla mancata conclusione di contratti durante fiere all’estero, nonché una riduzione della capacità lavorativa specifica, rilevando che il danneggiato era divenuto amministratore delegato della società presso cui era stato responsabile commerciale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1216/2017 depositata il 10 agosto 2017, aveva confermato la decisione, negando ulteriori somme per personalizzazione del danno non patrimoniale e per riduzione della capacità lavorativa specifica. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) ha contestato il diniego di autonoma personalizzazione del danno morale, sostenendo che erano stati trascurati gli aspetti soggettivi della sofferenza; (2) ha censurato la mancata considerazione di circostanze fattuali che, a suo dire, giustificavano un aumento del danno biologico; (3) ha contestato l’esclusione della riduzione della capacità lavorativa specifica e del relativo lucro cessante, nonché l’onere di provarlo posto a suo carico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva illustrato adeguatamente di avere dedotto in modo specifico sofferenze soggettive non organiche, distinte dalle conseguenze già comprese nel danno biologico e idonee a fondare un’ulteriore liquidazione. Il secondo è inammissibile perché chiedeva una personalizzazione senza indicare conseguenze dannose anomale, eccezionali o peculiari, eccedenti quelle normalmente conseguenti alle lesioni e già considerate dalle tabelle milanesi. Il terzo è inammissibile perché, pur denunciando violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi relativi ai decrementi reddituali e alla capacità lavorativa, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2059 c.c.

    se, infatti, è ormai pacifico (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 23469/2018 e Cass. n. 4878/2019) che al danno morale possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio (il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un’erronea pretermissione di tali profili, sia necessario che il ricorrente deduca di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall’applicazione delle c.d. tabelle milanesi;

    Il danno morale può avere autonoma consistenza rispetto al danno biologico quando riguarda sofferenze soggettive prive di base organica e non già ricomprese nella valutazione medico-legale; chi ne denuncia l’omessa liquidazione deve però allegare specificamente tali pregiudizi e la loro idoneità a giustificare un ristoro ulteriore.

  • art. 1226 c.c.

    premesso che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che nella liquidazione del danno biologico (effettuata secondo le tabelle milanesi) siano stati considerati anche gli aspetti dinamico-relazionali compromessi dalle lesioni, la censura appare diretta a conseguire una personalizzazione del danno (in tal senso dovendosi intendere la richiesta di un aumento percentuale) senza tuttavia prospettare – come necessario – la ricorrenza di “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali, peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit”” (Cass. n. 23469/2018; cfr. anche Cass. n. 10912/2018 e Cass. n. 14746/2019);

    La personalizzazione del danno biologico non consegue automaticamente alla richiesta di un aumento percentuale: occorre allegare conseguenze dannose anomale, eccezionali e peculiari, ulteriori rispetto agli aspetti dinamico-relazionali ordinariamente considerati nella liquidazione tabellare.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo è inammissibile in quanto, benchè deducente la violazione di norme di diritto, mira – nella sostanza – a contestare l’apprezzamento di merito attraverso cui la Corte di Appello è pervenuta ad escludere la sussistenza ch decrementi reddituali e – per tale via e in coerenza con le risultanze della c.t.u. medico legale – a non ritenere integrata la riduzione della capacità lavorativa specifica dedotta dallo S., in tal modo sollecitando alla Corte di legittimità una non consentita nuova lettura di merito;

    La censura relativa alla prova del lucro cessante e della riduzione della capacità lavorativa non può trasformarsi in sede di cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze fattuali e della consulenza medico-legale.

  • art. 92 c.p.c.

    le spese di lite seguono la soccombenza;

    Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il danno morale può essere liquidato autonomamente rispetto al danno biologico se consiste in sofferenze soggettive prive di base organica e non comprese nella valutazione medico-legale; la parte che ne deduce l’omessa considerazione deve allegare specificamente tali pregiudizi e la ragione per cui richiedono una liquidazione aggiuntiva.
  • La personalizzazione del danno biologico richiede l’allegazione di conseguenze dannose anomale, eccezionali e peculiari, che eccedano gli effetti dinamico-relazionali normalmente conseguenti alle lesioni e già inclusi nella liquidazione tabellare.
  • La denuncia formale di violazione di norme sostanziali o processuali non rende ammissibile una censura che, nella sostanza, solleciti alla Corte di cassazione una nuova valutazione degli accertamenti di fatto e delle risultanze della consulenza tecnica.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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