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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08485/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 474, secondo comma, c.p., in relazione alla produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento asseritamente contraffatti e realizzati per conto terzi. Il tribunale lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non provata oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza dell'imputato circa la natura contraffatta dei marchi o dei capi. Il pubblico ministero ha ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente ravvisato un ragionevole dubbio sull'elemento soggettivo, nonostante la posizione dell'imputato nella gestione dei rapporti commerciali, la creazione di un'apparenza di lecita attività produttiva tramite un mandato produttivo concesso da soggetti con sede a San Marino, l'assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di privativa industriale e la mancanza di opifici idonei in capo alla società amministrata dall'imputato. Il ricorrente sosteneva inoltre che la condotta integrasse in realtà la più grave fattispecie di cui all'art. 473 c.p., poiché l'imputato avrebbe coordinato la contraffazione, simulando un'attività produttiva e curando spedizioni e commesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il motivo di impugnazione, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. È stato valorizzato che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sull'impossibilità di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza della contraffazione, richiamando la documentazione formalmente idonea, la funzione di produttore per conto terzi, la peculiarità grafica dei capi e l'incertezza emersa anche nelle indagini. La tardiva memoria difensiva depositata dalla difesa non ha inciso sull'esito. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 474, secondo comma, c.p.

    norma incriminatrice contestata all'imputato, rispetto alla quale il giudice di merito ha escluso la prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza della contraffazione

  • art. 473 c.p.

    richiamato dal ricorrente come fattispecie ritenuta più grave e asseritamente configurabile in luogo dell'art. 474 c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La sentenza di assoluzione per difetto di prova dell'elemento soggettivo non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia svolto una motivazione congrua, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta sulla mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La mera prospettazione di indici fattuali compatibili con una diversa qualificazione giuridica dei fatti non è sufficiente a superare una motivazione di merito che abbia escluso la dimostrazione della consapevolezza della contraffazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il riesame del fatto e conferma la stabilità dell'assoluzione pronunciata in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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