Parere n. 1734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da-OMISSIS-, contro Comando Generale della Guardia di Finanza, Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza - Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutive - Sezione Aa.Ff., e nei confronti di -OMISSIS-, avverso graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri - anno 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro la graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri per l’anno 2023, pubblicata il 20 agosto 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento del 5 giugno 2024 che l’aveva esclusa dal concorso per asserita carenza dei requisiti di moralità e condotta. In quel giudizio il TAR aveva sospeso cautelarmente l’esclusione ai fini della prosecuzione dell’iter selettivo, e il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello cautelare dell’Amministrazione. Pubblicata la graduatoria finale senza il suo nominativo, la candidata l’ha impugnata con ricorso straordinario, deducendo: la violazione dell’ordinanza cautelare e del giudicato cautelare; l’omessa motivazione e la mancata indicazione della sua posizione o del punteggio in graduatoria; l’illegittimità dell’esclusione, fondata su precedenti penali e di polizia riferiti a familiari non conviventi e non alla candidata. Ha chiesto anche la sospensione degli atti. La questione decisiva esaminata dal Consiglio di Stato è se il ricorso straordinario contro la graduatoria violi il principio di alternatività, essendo già pendente davanti al TAR la controversia relativa all’esclusione presupposta.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8 del d.P.R. 1199/1971. Il Consiglio di Stato rileva l’identità soggettiva, l’unitarietà del rapporto amministrativo e della pretesa sostanziale, la stretta connessione di presupposizione tra l’esclusione già impugnata al TAR e la graduatoria successiva, nonché la sostanziale sovrapposizione delle censure. La mancata inclusione in graduatoria è prospettata dalla stessa ricorrente come conseguenza dell’esclusione contestata nel giudizio giurisdizionale. Poiché la graduatoria è sopravvenuta durante il giudizio al TAR, la candidata avrebbe dovuto impugnarla in quella sede, normalmente con motivi aggiunti e integrando il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, anziché proporre un ricorso straordinario autonomo. Non sono quindi decisi nel merito i motivi relativi alla violazione della cautelare, alla motivazione della graduatoria e ai requisiti di moralità e condotta; la domanda cautelare resta assorbita dall’inammissibilità.
Osservazioni
Motivo a) - Violazione dell’ordinanza cautelare e del giudicato cautelare
Il motivo non è esaminato nel merito. Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività, poiché la graduatoria contestata è strettamente connessa all’esclusione già impugnata davanti al TAR.
Motivo b) - Omessa motivazione e mancata inclusione in graduatoria
Il motivo non è esaminato nel merito per la medesima ragione processuale. La contestazione della graduatoria sopravvenuta avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio già pendente al TAR, normalmente mediante motivi aggiunti.
Motivo c) - Illegittimità dell’esclusione fondata sulle condotte di familiari
Il Consiglio di Stato non decide la censura sostanziale, già riferita al provvedimento di esclusione impugnato davanti al TAR. La sostanziale sovrapposizione delle doglianze sull’esclusione e sulla mancata inclusione in graduatoria concorre a determinare la violazione del principio di alternatività.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione non è esaminata autonomamente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
In sostanza, qualora, come nel caso di specie, la non idoneità in sede concorsuale sia impugnata dinanzi al T.a.r. e la graduatoria finale del concorso venga successivamente contestata attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anziché tramite motivi aggiunti ovvero mediante un autonomo ricorso giurisdizionale, è integrata una violazione del principio di alternatività sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, stante la contiguità logica e fattuale dei due atti impugnati che, sebbene distinti, afferiscono alla medesima vicenda e sono tra loro connessi, tanto che, nell’ipotesi di illegittima valutazione della non idoneità, la graduatoria sarebbe affetta da invalidità derivata, ancorché meramente viziante e non caducante
Il principio di alternatività può operare anche se i ricorsi riguardano atti formalmente distinti, quando questi siano strettamente connessi e appartengano alla medesima vicenda sostanziale. In una procedura concorsuale, se l’esclusione è già contestata davanti al TAR, la graduatoria successiva fondata sul medesimo presupposto deve essere fatta valere nella stessa sede, e non con ricorso straordinario separato.
Massime di principio
- Il principio di alternatività del ricorso straordinario e del ricorso giurisdizionale non è limitato all’impugnazione del medesimo atto: può precludere il ricorso straordinario contro un atto formalmente distinto quando vi sia una connessione oggettiva e sostanziale con l’atto già impugnato in sede giurisdizionale.
- Nelle procedure concorsuali, se il candidato ha già impugnato davanti al TAR l’esclusione, la successiva graduatoria che non lo include e che dipende da quella esclusione deve essere contestata nella stessa sede processuale, normalmente mediante motivi aggiunti, anziché con un autonomo ricorso straordinario.
- La connessione rilevante ai fini dell’alternatività può risultare dall’identità delle parti, dall’unitarietà del rapporto amministrativo e della pretesa sostanziale, dal rapporto di presupposizione fra gli atti e dalla sovrapposizione delle censure.
Ricorso straordinario contro la graduatoria del concorso per allievi finanzieri
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario di una candidata contro la graduatoria finale del concorso per 1.673 allievi finanzieri per l’anno 2023. La decisione riguarda l’ammissibilità del ricorso alla luce del principio di alternatività, poiché la candidata aveva già impugnato davanti al TAR il provvedimento di esclusione dalla medesima procedura.
Vicenda concorsuale e giudizio davanti al TAR
La candidata, partecipante per i posti del contingente ordinario riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, era stata esclusa con determinazione del 5 giugno 2024 per asserita carenza dei requisiti di moralità e condotta. Aveva impugnato l’esclusione davanti al TAR, chiedendo anche la riammissione al concorso, alla graduatoria e al corso di formazione. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esclusione ai fini della prosecuzione dell’iter selettivo; il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello cautelare dell’Amministrazione.
La graduatoria finale è stata pubblicata il 20 agosto 2024 senza il nominativo della candidata. Quest’ultima non l’ha impugnata con motivi aggiunti nel giudizio già pendente né con un autonomo ricorso giurisdizionale, ma ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il giudizio al TAR relativo all’esclusione è stato successivamente definito con sentenza che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Censure e domanda cautelare
La ricorrente ha dedotto che la mancata inclusione in graduatoria violasse l’ordinanza cautelare che aveva sospeso l’esclusione. Ha inoltre lamentato l’assenza di motivazione e di indicazioni sul punteggio o sulla posizione che avrebbe dovuto occupare. Nel merito dell’esclusione, ha sostenuto che i precedenti penali e di polizia considerati dall’Amministrazione riguardassero il padre e la sorella, non conviventi, e non la candidata, e ha invocato, tra l’altro, le norme costituzionali sul principio di eguaglianza e sull’accesso ai pubblici uffici, la legge n. 241/1990 e l’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199/1995. Ha chiesto anche la sospensione degli atti impugnati.
Principio di alternatività e connessione tra gli atti
Il Consiglio di Stato ha applicato l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 secondo un’interpretazione non limitata ai casi in cui i due rimedi abbiano per oggetto lo stesso atto. Il principio di alternatività può operare anche per atti formalmente distinti quando siano direttamente consequenziali o quando le controversie presentino un’obiettiva identità sostanziale di petitum e causa petendi.
Nel caso concreto la Sezione ha ravvisato l’identità soggettiva, l’unitarietà del rapporto amministrativo e della pretesa di ottenere la riammissione e l’inserimento in graduatoria, il rapporto di presupposizione tra l’esclusione e la graduatoria e la sovrapposizione delle censure. La mancata inclusione era infatti prospettata dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’esclusione già contestata davanti al TAR. Per gli atti sopravvenuti e oggettivamente connessi, il giudizio già instaurato esercita una vis attractiva: la graduatoria avrebbe dovuto essere impugnata nella stessa sede, normalmente con motivi aggiunti e con integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Esito
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività. La Sezione non decide nel merito le censure contro l’esclusione e la graduatoria, né esamina autonomamente l’istanza cautelare. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, a tutela dei loro diritti e della dignità.
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