Cassazione Penale, Sentenza n. 22826/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ruggerini ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello cautelare avverso il provvedimento del Tribunale di Paola che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni strumentali posti in una villa a Modena. Lamentava violazione di legge e carenza/illogicita della motivazione: sosteneva che il sequestro fosse soggetto a limiti temporali, che fosse stato disposto in vista della confisca del profitto del reato ma che tale profitto non fosse quantificato dallAgenzia delle Entrate e che quindi non sussistesse la misura; denunciava inoltre violazione dei principi di proporzionalita, adeguatezza e gradualita per la mancata considerazione di misure meno invasive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericita. Ha ritenuto che lordinanza impugnata avesse correttamente evidenziato che la stessa istanza di restituzione dei beni era gia stata decisa e respinta dal Tribunale di Paola il 21/11/2020, configurando il giudicato cautelare, che impedisce la riproposizione delle medesime questioni salvo elementi nuovi o sopravvenuti. Il ricorso non ha invece affrontato la ratio decidendi dellordinanza impugnata e non ha prodotto elementi nuovi, limitandosi a ripetere argomentazioni gia valutate. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato linammissibilita per genericita, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento procedurale alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse ai sensi della normativa emergenziale; usata come indicazione formale della partecipazione del PM al procedimento di cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in ipotesi di ricorso inammissibile, applicata dalla Corte nel caso in cui il ricorso sia inammissibile ma non riconducibile a colpa grave della parte
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per lapplicazione delle ammende e delle sanzioni processuali, per valutare lassegnazione della somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimita (principi sul giudicato endoprocessuale)
S.U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato); Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 (Bertocchi); Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015 (Volpin); Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018 (Persano)
Costante orientamento secondo cui il giudicato endoprocessuale sulle misure cautelari impedisce di riproporre le stesse questioni gia decise, anche se sostenute con argomentazioni diverse, salvo elementi nuovi o sopravvenuti; stabilisce inoltre che il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non puo limitarsi a reiterare censure gia valutate
Precedenti su requisiti di specificita del ricorso per cassazione
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco); Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (Boutartour); Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 (Arnone); Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato)
Affermano che il ricorso in cassazione deve essere specifico e dimostrare la correlazione tra le ragioni dedotte e la decisione impugnata; la mera apparente impugnazione o la pedissequa reiterazione di motivi gia disfatti comporta inammissibilita per genericita
Massime di principio
- Se una richiesta cautelare (es. dissequestro) e stata gia decisa e respinta in sede endoprocessuale, la stessa questione soggiace al giudicato cautelare e non puo essere riproposta senza elementi nuovi o sopravvenuti
- In cassazione bisogna confrontarsi esplicitamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: le critiche generiche o la mera ripetizione di argomentazioni gia valutate in grado di merito comportano l inammissibilita per genericita
- Nelle censure che pongono profili di proporzionalita, adeguatezza e gradualita occorre indicare fatti o prove nuovi che dimostrino l irrimediabilita della misura o la possibilita di misure meno invasive; affermazioni astratte non sono sufficienti
- La Corte puo condannare per spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende in presenza di ricorsi inammissibili anche senza colpa grave, secondo i parametri dellart. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza costituzionale
- Per impugnare provvedimenti cautelari con successo e consigliabile fornire documentazione probatoria nuova (p.es. quantificazione alternativa del profitto da parte dellente competente) e articolare una critica puntuale che mostri perche la decisione impugnata abbia errato nella ratio decidendi
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