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Sentenza

Sentenza n. 11651/2026 - Roma, Sezione 2

per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Giustizia amministrativa202513138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sulla fissazione dell'appuntamento per il deposito della domanda di visto e sulla conclusione della relativa procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo che l'Ambasciata d'Italia in Islamabad fissasse un appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e concludesse la relativa procedura entro termini brevi, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dimostrato di avere fissato l'appuntamento. Tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente non aveva ancora depositato la domanda di visto: tale deposito è avvenuto soltanto in occasione dell'appuntamento fissato nelle more. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l'ordine di concludere l'istruttoria della domanda di visto, benché il termine per la conclusione del relativo procedimento non fosse ancora decorso, non essendo stata ancora presentata la domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla fissazione dell'appuntamento, poiché l'Amministrazione ha provveduto nelle more del giudizio e, conseguentemente, è venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere tale specifica pronuncia. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., l'azione avverso il silenzio può essere proposta solo dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. Poiché al momento del ricorso la domanda di visto non era ancora stata depositata, il procedimento non era iniziato e il termine per la sua conclusione non poteva essere decorso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, c.p.a.

    Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge

    L'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere è ammissibile soltanto dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento; nel caso concreto, il termine non era decorso perché la domanda di visto non era ancora stata presentata al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicata.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicata.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. è ammissibile solo dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, salvo gli altri casi espressamente previsti dalla legge.
  • Quando la domanda amministrativa non è stata ancora presentata al momento della proposizione del ricorso, il procedimento non può considerarsi iniziato e non è configurabile la decorrenza del termine per provvedere; è quindi inammissibile l'azione diretta a ottenere la conclusione di quel procedimento.
  • Se l'amministrazione provvede nelle more del giudizio sulla specifica richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio, la relativa domanda diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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