Ordinanza n. 82/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale n. 8 della Commissione esaminatrice, con cui la stessa ha valutato negativamente la prova scritta del ricorrente assegnandogli un punteggio di 16/30, non sufficiente per l’idoneità a proseguire nelle prove; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, tra cui tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, il n. 4 del 3 ottobre 2025, nella parte in cui ha stabilito i criteri di valutazione delle prove d’esame, senza tuttavia prevedere ex ante alcuna griglia di valutazione delle prove dei candidati; - nonché, ancora, della determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 25.146 del 3 giugno 2025 e dell’allegato bando, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale, nel profilo di Dirigente Amministrativo, nella parte in cui non sono stati previsti ex ante i criteri di valutazione delle prove dei candidati, né tantomeno le griglie di valutazione delle prove medesime. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 15 dicembre 2025: per l’annullamento - del provvedimento del 4 dicembre 2025, rubricato “esito prove orali”, con cui la Commissione esaminatrice ha valutato non idoneo il ricorrente nella prova di conoscenza della lingua inglese del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale, nel profilo di Dirigente Amministrativo; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, tra cui tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, il n. 13 del 4 dicembre 2025, nella parte in cui non ha predeterminato i criteri di valutazione della prova orale del ricorrente e, in particolare, di quella in lingua inglese, nonché laddove ha valutato il ricorrente non idoneo nella prova di conoscenza della lingua inglese del concorso pubblico in questione; - nonché del verbale n. 12, nella parte in cui richiama la predeterminazione dei criteri della prova orale che sarebbero stati determinati nella seduta di esame effettuata dagli altri candidati il 10 e l’11 novembre 2025, stabiliti nel verbale n. 9, al momento sconosciuto seppur richiesto con l’istanza di accesso agli atti, e che pertanto si impugna con i presenti motivi aggiunti; - nonché, ancora, della Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 25.146 del 3 giugno 2025 e dell’allegato bando, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale, nel profilo di Dirigente Amministrativo, nella parte in cui non sono stati previsti ex ante i criteri di valutazione delle prove orali e, in particolare, di quella in lingua inglese dei candidati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26 gennaio 2026: - della determina del 15 gennaio 2026, rubricata “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di qualifica dirigenziale, nel profilo di Dirigente Amministrativo. Presa d’atto dei verbali della Commissione esaminatrice. Approvazione della graduatoria di merito”, adottata dal Direttore Generale di Asset Puglia; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, tra cui tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, il n. 14, rubricato “Valutazione dei titoli e determinazione dei punteggi formazione della graduatoria”; - nonché ancora di tutti gli atti già impugnati con i precedenti scritti difensivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa della prova scritta, giudizio di non idoneità nella prova orale di lingua inglese e successiva approvazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico per un posto di dirigente amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il verbale della Commissione esaminatrice che aveva valutato negativamente la sua prova scritta, attribuendogli 16/30 e dichiarandolo non idoneo alla prosecuzione del concorso. Ha contestato inoltre i verbali della Commissione, in particolare quello relativo alla fissazione dei criteri di valutazione delle prove, nonché la determina di indizione e il bando, deducendo la mancata predeterminazione ex ante dei criteri e delle griglie di valutazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il giudizio di non idoneità nella prova orale di lingua inglese, lamentando la mancata predeterminazione dei relativi criteri di valutazione, nonché i verbali concernenti i criteri della prova orale e, successivamente, la determina di approvazione della graduatoria e il verbale di valutazione dei titoli. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, osservando che le censure miravano sostanzialmente a contestare nel merito le scelte tecnico-discrezionali della Commissione nell’ambito della selezione concorsuale. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito prova della manifesta irrazionalità o irragionevolezza delle valutazioni contestate. La controversia di merito non è stata definita. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione delle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione concorsuale non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris se il ricorrente non dimostra, almeno prima facie, la manifesta irrazionalità o irragionevolezza delle valutazioni.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali di natura tecnico-discrezionale non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della prova, salvo l’emersione di profili evidenti di irrazionalità, irragionevolezza o arbitrarietà.
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