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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7780/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per indebita utilizzazione di carta di credito, furto aggravato e porto di grimaldelli (con annullamento/assorbimento e riduzione di pena rispetto al primo grado). Il ricorso alla Cassazione sviluppa due motivi: (1) contestazione dell'applicabilità dell'art. 493-bis in combinato con l'art. 49 c.p., perché la carta era stata bloccata rendendo impossibile il conseguimento del profitto e configurandosi quindi reato impossibile; (2) contestazione che il tentativo di prelievo presso ATM con carta bloccata costituisca reato consumato, sostenendo invece che si sarebbe trattato solo di tentativo ai sensi degli artt. 56 e 493-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito (oggi art. 493-bis c.p.) si consuma anche quando l'uso avviene mediante digitazioni casuali del PIN senza ottenere effettivo prelievo o profitto, essendo la fattispecie un reato di pericolo che punisce la condotta e non l'evento. Pertanto il vizio di impossibilità e l'argomento della mera tentativa non sono stati ritenuti applicabili. Conseguenza pratica: resta confermata la sentenza di appello (condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 233 di multa, con gli altri esiti già indicati dalla Corte d'Appello) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 493-bis cod. pen.

    L'indebita utilizzazione di carta di credito è un reato di pericolo consumato con la condotta di uso illegittimo della carta, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di profitto o dal buon esito della transazione.

  • art. 49 cod. pen. (reato impossibile)

    Non applicabile alla fattispecie quando la norma punisce la mera condotta di utilizzazione: il blocco della carta non trasforma il fatto in reato impossibile perché la legge non richiede il conseguimento del profitto.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La qualificazione come tentativo non è accolta quando la norma incriminatrice definisce una condotta pericolosa la cui realizzazione integra il reato consumato anche senza evento naturale verificatosi; dunque il tentativo non è configurabile per l'utilizzo della carta non abilitata.

Massime di principio

  • L'utilizzo indebito di una carta di credito sottratta o non abilitata integra il reato consumato anche se non si consegue alcun prelievo o acquisto: il reato è di pericolo e punisce la condotta.
  • La circostanza che la carta sia stata bloccata dal titolare non esclude la responsabilità penale dell'autore, né legittima il ricorso alla doglianza del reato impossibile.
  • Non sempre è corretta la qualificazione come tentativo: va valutato se la norma incriminatrice considera la condotta in sé pericolosa e punibile anche senza il concreto raggiungimento del profitto.
  • In casi analoghi, la difesa dovrà dimostrare elementi che incidano sulla sussistenza dell'elemento soggettivo o che la condotta non rientri nell'ambito di tutela previsto dall'art. 493-bis; la mera inattitudine della carta (blocco) è insufficiente.
  • In Cassazione il giudizio è principalmente di legge: i motivi che impugnano esclusivamente la mancata riuscita dell'azione (evento) avranno scarse probabilità di successo quando la norma punisce la condotta in quanto pericolosa.

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