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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 2488 del 17 dicembre 2025 emessa dal Comune di Perugia - Sezione Polizia Locale e Sicurezza Urbana - avente ad oggetto “Via Nino Bixio - Divieto di transito ai pedoni - Deviazione del tracciato stradale - Divieto di sosta permanente con rimozione”, notificata a mezzo pec in pari data alla ricorrente; nonché degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di divieto di transito pedonale, deviazione del tracciato stradale e divieto permanente di sosta con rimozione, avente efficacia limitata al periodo necessario all'esecuzione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza n. 2488 del 17 dicembre 2025 adottata dal Comune di Perugia, Sezione Polizia Locale e Sicurezza Urbana, concernente la disciplina temporanea della viabilità in via Nino Bixio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e riserva ogni ulteriore valutazione, anche in rito.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e nei limiti della delibazione propria di tale fase, ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza comunale per carenza del requisito del periculum in mora previsto dall'art. 55 c.p.a. Il provvedimento impugnato aveva infatti efficacia temporalmente limitata, essendo diretto a consentire l'esecuzione dei lavori dal 20 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026; pertanto non è stata ravvisata un'esigenza cautelare attuale. Il giudice ha riservato ogni ulteriore valutazione, anche in rito, e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione; nel caso concreto la domanda è stata rigettata per carenza del periculum, in ragione dell'efficacia temporalmente limitata dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere rigettata quando, al momento della decisione, difetti un pericolo attuale di pregiudizio grave e irreparabile, in particolare se l'atto impugnato ha già esaurito o è destinato a esaurire la propria efficacia in un periodo temporalmente limitato.
  • La limitata efficacia temporale del provvedimento amministrativo può escludere il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare, senza comportare, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto né sulle ulteriori questioni di rito.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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