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Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 699 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con sanzioni relativo all'acquisto, nel 2019, di due unità immobiliari cat. A/4 per la richiesta del regime agevolato previsto dall'art. 7 D.L. 34/2019. L'Ufficio contestava la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma (che l'agevolazione spetti alle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare), ritenendo la contribuente prevalentemente attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi; la contribuente sosteneva invece di avere attività prevalente nel settore immobiliare/locazione e produceva documentazione (fatture, richiesta di parere comunale, bilancio) per dimostrarlo, oltre ad eccepire che l'agevolazione andasse interpretata più estensivamente.

La decisione

In primo grado la CTP ha respinto il ricorso ritenendo non dimostrato il requisito soggettivo; in appello la Corte ha confermato la decisione ritenendo insufficienti gli elementi prodotti dalla contribuente (oggetto sociale generico, quattro fatture non specificate, parere preventivo comunale non decisivo) e condividendo l'interpretazione restrittiva secondo cui l'agevolazione spetta alle imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare "vere e proprie". L'appello è stato respinto e le spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 34/2019

    La norma riconosce il regime agevolato a favore delle "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" che acquistano interi fabbricati; la Corte ne dà un'interpretazione restrittiva limitandone l'applicabilità alle imprese costruttrici effettive e prevalenti.

  • art. 10 DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nella norma agevolativa come possibile riferimento alle tipologie di operazioni; la decisione rileva come la norma di favore operi specificamente per le imprese di costruzione/ristrutturazione.

  • D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. c)

    Richiamato dalle parti circa l'abilitazione/autorizzazioni necessarie per attività edilizia; la Corte osserva che l'assenza di specifiche autorizzazioni non è l'unico elemento e che l'agevolazione non può essere estesa automaticamente a chi appalta i lavori salvo prova della natura prevalente dell'attività.

  • Statuto dei Diritti del Contribuente, art. 10, comma 2

    Invocato dalla contribuente per richiamare i principi di buona fede e affidamento; la Corte non ritiene che tali principi giustifichino un'applicazione più estensiva della norma quando la prova del requisito soggettivo è carente.

  • Risoluzioni e interpelli dell'Agenzia delle Entrate (es. ris. 70/2020; interpello n. 515/2019; interpello n. 70/2020)

    La Corte ritiene che la prassi e le risposte ai interpelli confermino un'interpretazione ristretta: il beneficio è rivolto ad imprese di costruzione/ristrutturazione e, in casi particolari, può essere equiparata ad altre imprese solo se emergono elementi che dimostrano l'effettiva capacità/abitudine a svolgere i lavori (anche tramite appaltatori) nell'ambito della stessa categoria.

  • Pareri/posizioni del Consiglio Nazionale del Notariato

    Richiamati dalla contribuente a supporto di un'interpretazione estensiva; la Corte non attribuisce a tali pareri valore sufficiente a ribaltare i riscontri dell'Ufficio in assenza di prova della prevalenza dell'attività di costruzione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione ex art. 7 D.L. 34/2019 è necessario dimostrare che l'impresa sia effettivamente un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare: dichiarazioni generiche dell'oggetto sociale non sono sufficienti.
  • Elementi di prova convincenti sono quelli che attestano l'esercizio prevalente e continuativo dell'attività edilizia (contabilità, bilanci con ricavi prevalenti nel settore, contratti d'appalto relativi a costruzione/ristrutturazione, autorizzazioni spesificate), non semplici fatture sporadiche.
  • L'attività svolta tramite imprese appaltatrici può, in casi concreti e con adeguata prova, essere considerata compatibile con il requisito soggettivo, ma l'onere probatorio grava sul contribuente.
  • La prassi amministrativa e le risposte a interpelli tendono a un'interpretazione restrittiva delle agevolazioni fiscali: chi invoca il beneficio deve fornire prove chiare e documentali della natura imprenditoriale prevalente nel settore edilizio.
  • La presunta antieconomicità di una singola operazione non è determinante per escludere il requisito soggettivo; tuttavia, singole operazioni isolate difficilmente dimostrano l'esercizio prevalente di un'attività diversa da quella dichiarata.
  • In caso di dubbio tra elementi contrastanti, l'evidenza amministrativa (ricevute, liste di fatturazione elettronica, attività dichiarata) pesa molto e può condurre al rigetto dell'agevolazione se il contribuente non fornisce prove idonee.

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