Sentenza del 05/09/2024 n. 699 - Corte di Giustizia UE
IVA - Cessioni Intracomunitarie - Direttiva n.112 del 2006 - IVA pagata al fornitore - Erronea fatturazione del fornitore - Versamento dell'IVA a uno Stato-membro - Richiesta di rimborso alla propria Amministrazione tributaria - Condizioni - Principio di effettività e principio di neutralità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La KG (ora H GmbH) aveva detratto IVA indicata su fatture emesse dalla E-GmbH (Germania) per l'acquisto di imbarcazioni da un fornitore italiano. Le imbarcazioni si trovavano in Italia al momento della cessione, per cui l'IVA era dovuta in Italia. La E-GmbH aveva però fatturato e versato l'IVA tedesca; in seguito, dopo la procedura concorsuale della E-GmbH, il curatore ha rettificato le fatture e l'amministrazione tributaria tedesca ha rimborsato l'IVA al fornitore (versata alla massa fallimentare). La ricorrente chiedeva che l'amministrazione tributaria tedesca le rimborsasse direttamente l'IVA che aveva effettivamente sostenuto e detratto a torto (sostenendo l'impossibilità di recupero dal fornitore insolvente).
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell'IVA, non autorizza il destinatario della prestazione a chiedere direttamente all'amministrazione tributaria nazionale il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata qualora: l'IVA sia stata erratamente fatturata e versata nello Stato membro del prestatore, e quell'amministrazione abbia già rimborsato tale importo al prestatore (anche se questi è sottoposto a procedura di liquidazione). La Corte ha ritenuto che il rimedio della domanda diretta sia un'eccezione applicabile solo quando il recupero dell'IVA presso il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile; nel caso di specie ciò non sussisteva, essendo esistite possibilità processuali (es. ottenere fattura corretta o registro IVA nello Stato competente) e poiché il rimborso al fornitore è già stato effettuato, concedere il rimborso diretto al cliente determinerebbe un duplicato rimborso.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE
Art.167: "Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile"; Art.168(a), Art.178(a), Art.203
Stabilisce il meccanismo del diritto a detrazione nello Stato membro in cui l'operazione è effettuata; l'IVA indicata in fattura è presunta dovuta da chi la indica (art.203). I diritti nazionali devono prevedere regole di rettifica dell'IVA indebitamente fatturata, ma la possibilità di chiedere il rimborso diretto all'amministrazione è un'eccezione da applicare solo quando il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficoltoso.
Direttiva 2008/9/CE
Regola la procedura di rimborso dell'IVA per soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro; è rilevante per la possibilità di detrazione/rimborso nello Stato in cui l'IVA è effettivamente dovuta.
Umsatzsteuergesetz (UStG) - Germania
Art.14(4) e Art.14c(1) e Art.15(1)
Norme nazionali sull'obbligo di indicare aliquota e imposta in fattura, sulla responsabilità dell'emittente per imposta indicata eccedente e sulle condizioni per la detrazione (possesso di fattura conforme). La Corte accetta che gli Stati membri possano disciplinare la regolarizzazione tramite norme come quelle tedesche.
Abgabenordnung (AO) - Germania
Art.163: "Fissazione in deroga dell'imposta per motivi di equità"; Art.227
Prevede strumenti nazionali di rettifica per motivi di equità e rimborso/sospensione di somme già versate; tuttavia tali rimedi non impongono alle autorità nazionali di corrispondere un doppio rimborso se l'imposta è già stata restituita al fornitore.
Giurisprudenza CJEU - Reemtsma (C-35/05) e HUMDA (C-397/21)
Reemtsma e HUMDA riconoscono che, in linea di principio, il sistema nazionale che lascia il rimedio civile verso il fornitore può rispettare neutralità ed effettività; tuttavia, quando il recupero è impossibile o eccessivamente difficile (p.es. insolvenza), può sussistere un diritto diretto del destinatario di chiedere rimborso all'amministrazione. La Corte, però, ha distinto il caso di specie perché l'IVA era già stata rimborsata al fornitore, rendendo inapplicabile la regola del rimborso diretto.
Massime di principio
- Il rimedio del "rimborso diretto" da parte dell'amministrazione tributaria è un'eccezione: è ammesso solo se il recupero dell'IVA indebitamente fatturata presso il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile.
- Se l'amministrazione tributaria ha già rimborsato l'IVA al fornitore, il destinatario non può ottenere lo stesso rimborso dalla stessa amministrazione (evitare duplicazione del rimborso).
- Prima di chiedere il rimborso diretto, il destinatario deve aver esaurito le vie ragionevoli per ottenere la fattura corretta o il rimborso dal fornitore (azioni civili, richieste al curatore fallimentare, verifica della possibilità di registrazione IVA del fornitore nello Stato competente).
- Gli Stati membri devono prevedere procedure nazionali adeguate per la rettifica delle fatture e il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata, nel rispetto dei principi di neutralità ed effettività, ma tali procedure non consentono duplicati rimborsi agli operatori.
- In presenza di comportamenti che possono configurare frode o abuso (es. rischio che il curatore non dichiari l'IVA dovuta in altro Stato), le autorità nazionali possono e devono svolgere controlli, tuttavia non è loro richiesto di compiere indagini sproporzionate in altri Stati membri come condizione preventiva del diniego di rimborso diretto.
- In pratica, la corretta gestione del rischio richiede tempestività nella richiesta di fatture corrette, documentazione completa sulla posizione della merce (luogo di effettuazione dell'operazione) e valutazione preventiva delle vie di recupero prima di invocare il rimborso diretto.
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