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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18117/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado riconducendo il fatto al delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e riducendo le pene e il risarcimento. Le censure principali erano: (i) tardività della querela (violazione art. 124 c.p.), sostenendo che la persona offesa aveva conoscenza del fatto già prima delle diffide e quindi le querele sarebbero state tardive; (ii) mancanza del dolo specifico e sussistenza dello stato di necessità/forza maggiore dovuto al dissesto finanziario della mandataria REAL s.r.l., che avrebbe giustificato la trattenuta delle somme; (iii) illegittima applicazione dell'aggravante dell'abuso di relazioni derivanti da prestazione d'opera (art. 61, n.11 c.p.), poiché il rapporto sarebbe stato meramente commerciale; (iv) omissione, dopo la riqualificazione del reato, del rinvio degli atti alla sezione civile per la valutazione delle pretese risarcitorie (art. 573, comma 1-bis c.p.p.). I ricorrenti lamentavano altresì la mancata trattazione orale richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: (a) ha ritenuto inammissibile la richiesta di trattazione orale per essere stata formulata irregolarmente nei ricorsi; (b) ha rigettato il primo motivo sulla tardività, confermando che il dies a quo decorre dal mancato adempimento dopo le diffide (21/02/2019 e 24/04/2019) e che le querele successive (18/03/2019 e 21/05/2019) erano tempestive; (c) ha dichiarato inammissibile e generica la questione dello stato di necessità/forza maggiore, evidenziando che tale tema non era stato dedotto in modo adeguato nel merito e che incombe sull'imputato l'onere di allegazione degli elementi fattuali necessari; (d) ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante dell'abuso di relazioni (rapporto fiduciario/obbligo di facere derivante dal contratto di mandato); (e) ha escluso l'applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. nella specie, atteso che non si trattava di impugnazione per i soli interessi civili con questioni penali esaurite; (f) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da AMAG s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Il reato è stato riconosciuto in sede di merito quale fattispecie applicabile: l'appropriazione indebita si consuma quando il mandatario, senza giustificazione, rifiuta di trasferire le somme ricevute manifestando la volontà di detenere quali dominus il bene altrui; la Corte di legittimità ha confermato la corretta riqualificazione e applicazione della norma.

  • art. 124 cod. pen.

    Riferita alla determinazione della tempestività della querela: la Corte ha confermato che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, e nel caso concreto dall'inefficacia del termine per il versamento imposto con le diffide (decorso dei 15 giorni), non da mere circostanze sospettose.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    L'aggravante dell'abuso di relazioni derivanti da prestazione d'opera è stata ritenuta applicabile quando esiste un rapporto giuridico fiduciario che comporti un obbligo (e non una mera facoltà) di facere; nel caso, il rapporto contrattuale di mandato/recupero crediti soddisfaceva tali requisiti.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'impugnazione per i soli interessi civili; la Corte ha chiarito che si applica solo quando l'impugnazione concerne esclusivamente gli interessi civili e le questioni penali sono esaurite; non ricorrendo tale ipotesi, la doglianza è infondata.

  • art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di decadenza delle richieste di trattazione orale: le richieste devono essere presentate nei termini previsti (dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza), pena la perdita dell'istanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la statuizione delle spese e della sanzione a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; meri sospetti o cambi di affidamento contrattuale non sono sufficienti a far decorrere il termine.
  • Le eccezioni giustificative come lo stato di necessità o la forza maggiore devono essere tempestivamente e specificamente allegati in sede di merito; in cassazione non possono essere sollevati ex novo se non adeguatamente sviluppati prima.
  • L'aggravante per abuso di relazioni si applica quando il rapporto contrattuale crea un obbligo effettivo di facere fondato su fiducia: contratti di mandato per il recupero crediti possono integrare tale rapporto fiduciario.
  • La norma processuale che disciplina le impugnazioni per i soli interessi civili (art. 573, comma 1-bis c.p.p.) trova applicazione solo se le questioni penali sono già definitivamente esaurite; altrimenti non è mezzo procedurale adeguato.
  • Le richieste di trattazione orale o di udienza devono essere formulate nei termini processuali specifici (art. 611 c.p.p. e correlati); la loro tardiva formulazione è priva di effetti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta condanne al pagamento delle spese e possibili sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la completezza delle censure prima di proporre gravami.

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