Cassazione Penale, Sentenza n. 18117/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado riconducendo il fatto al delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e riducendo le pene e il risarcimento. Le censure principali erano: (i) tardività della querela (violazione art. 124 c.p.), sostenendo che la persona offesa aveva conoscenza del fatto già prima delle diffide e quindi le querele sarebbero state tardive; (ii) mancanza del dolo specifico e sussistenza dello stato di necessità/forza maggiore dovuto al dissesto finanziario della mandataria REAL s.r.l., che avrebbe giustificato la trattenuta delle somme; (iii) illegittima applicazione dell'aggravante dell'abuso di relazioni derivanti da prestazione d'opera (art. 61, n.11 c.p.), poiché il rapporto sarebbe stato meramente commerciale; (iv) omissione, dopo la riqualificazione del reato, del rinvio degli atti alla sezione civile per la valutazione delle pretese risarcitorie (art. 573, comma 1-bis c.p.p.). I ricorrenti lamentavano altresì la mancata trattazione orale richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: (a) ha ritenuto inammissibile la richiesta di trattazione orale per essere stata formulata irregolarmente nei ricorsi; (b) ha rigettato il primo motivo sulla tardività, confermando che il dies a quo decorre dal mancato adempimento dopo le diffide (21/02/2019 e 24/04/2019) e che le querele successive (18/03/2019 e 21/05/2019) erano tempestive; (c) ha dichiarato inammissibile e generica la questione dello stato di necessità/forza maggiore, evidenziando che tale tema non era stato dedotto in modo adeguato nel merito e che incombe sull'imputato l'onere di allegazione degli elementi fattuali necessari; (d) ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante dell'abuso di relazioni (rapporto fiduciario/obbligo di facere derivante dal contratto di mandato); (e) ha escluso l'applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. nella specie, atteso che non si trattava di impugnazione per i soli interessi civili con questioni penali esaurite; (f) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da AMAG s.p.a.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Il reato è stato riconosciuto in sede di merito quale fattispecie applicabile: l'appropriazione indebita si consuma quando il mandatario, senza giustificazione, rifiuta di trasferire le somme ricevute manifestando la volontà di detenere quali dominus il bene altrui; la Corte di legittimità ha confermato la corretta riqualificazione e applicazione della norma.
art. 124 cod. pen.
Riferita alla determinazione della tempestività della querela: la Corte ha confermato che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, e nel caso concreto dall'inefficacia del termine per il versamento imposto con le diffide (decorso dei 15 giorni), non da mere circostanze sospettose.
art. 61, n. 11 cod. pen.
L'aggravante dell'abuso di relazioni derivanti da prestazione d'opera è stata ritenuta applicabile quando esiste un rapporto giuridico fiduciario che comporti un obbligo (e non una mera facoltà) di facere; nel caso, il rapporto contrattuale di mandato/recupero crediti soddisfaceva tali requisiti.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
La norma disciplina l'impugnazione per i soli interessi civili; la Corte ha chiarito che si applica solo quando l'impugnazione concerne esclusivamente gli interessi civili e le questioni penali sono esaurite; non ricorrendo tale ipotesi, la doglianza è infondata.
art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamata in tema di decadenza delle richieste di trattazione orale: le richieste devono essere presentate nei termini previsti (dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza), pena la perdita dell'istanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la statuizione delle spese e della sanzione a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; meri sospetti o cambi di affidamento contrattuale non sono sufficienti a far decorrere il termine.
- Le eccezioni giustificative come lo stato di necessità o la forza maggiore devono essere tempestivamente e specificamente allegati in sede di merito; in cassazione non possono essere sollevati ex novo se non adeguatamente sviluppati prima.
- L'aggravante per abuso di relazioni si applica quando il rapporto contrattuale crea un obbligo effettivo di facere fondato su fiducia: contratti di mandato per il recupero crediti possono integrare tale rapporto fiduciario.
- La norma processuale che disciplina le impugnazioni per i soli interessi civili (art. 573, comma 1-bis c.p.p.) trova applicazione solo se le questioni penali sono già definitivamente esaurite; altrimenti non è mezzo procedurale adeguato.
- Le richieste di trattazione orale o di udienza devono essere formulate nei termini processuali specifici (art. 611 c.p.p. e correlati); la loro tardiva formulazione è priva di effetti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta condanne al pagamento delle spese e possibili sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la completezza delle censure prima di proporre gravami.
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