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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 123/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato il beneficio. Il TAR ha verificato la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: la sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2025, mentre il ricorso di ottemperanza era stato notificato il 22 dicembre 2025. Il Ministero si è costituito senza formulare difese né fornire chiarimenti sulla mancata esecuzione. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, e rilevando il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inerzia del Ministero è risultata non giustificata: a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione né indicazione circa l’attivazione della Carta. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. La domanda di condanna a un’ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione è stata respinta, in continuità con un precedente orientamento della Sezione. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato, in qualità di organo ausiliario del giudice e non quale organo amministrativo ordinario. Il commissario potrà adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, incluso l’ordine alla struttura tecnica competente di consentire la registrazione del ricorrente sul sito della Carta elettronica e l’attivazione del beneficio, anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di adottare misure conseguenti all’inadempimento e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre, su richiesta di parte, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell’attivazione delle iniziative esecutive nei confronti dell’amministrazione statale.

  • Cass., Sez. Un., n. 13533/2001

    Secondo il richiamo operato dal TAR, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l’adempimento o fornire giustificazione dell’inesecuzione.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il riferimento al principio espresso dall’Adunanza plenaria n. 8/2021 sul commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia eseguito gli obblighi conformativi o prestazionali posti a suo carico.
  • Quando il privato allega l’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo derivante dal giudicato e dimostra la fonte del proprio diritto, l’amministrazione deve fornire la prova dell’adempimento o una specifica giustificazione dell’inesecuzione; la totale assenza di chiarimenti depone per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel caso di provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento a carico di un’amministrazione statale, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell’attivazione dell’esecuzione forzata o delle iniziative esecutive previste dall’ordinamento.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’attuazione concreta del giudicato; può adottare anche atti amministrativi non precedentemente emanati, purché necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • Il commissario ad acta deve compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, anche impartendo alle strutture amministrative o tecniche competenti le disposizioni operative indispensabili per consentire al beneficiario di conseguire la prestazione riconosciuta dalla sentenza.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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