Sentenza n. 738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento di rimpatrio immediato dalla missione internazionale in Mali e riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni militari hanno impugnato la sentenza del TAR sostenendo, con un unico articolato motivo, che il rimpatrio non avesse natura disciplinare, ma costituisse esercizio del potere discrezionale di movimentazione del personale, fondato su indicatori comportamentali attestanti una situazione di forte disagio e finalizzato a tutelare la serenità del militare, quella degli altri partecipanti alla missione e il buon andamento del servizio. È stato inoltre contestato il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale, negando la sussistenza della colpa dell’amministrazione. Dalla decisione emerge che il militare, durante la missione in Mali e al rientro, non risultava malato né affetto da concreta alterazione psicologica; le sue condotte consistevano in rimostranze ragionevoli e non irriguardose connesse all’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. Il provvedimento di rimpatrio era stato adottato sulla base di una relazione che richiamava genericamente stress psicofisico, mancanza di serenità e lucidità e azioni ritenute di rilevanza disciplinare, pur senza avviare un procedimento disciplinare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non condivisibile la qualificazione del rimpatrio come ordinaria movimentazione discrezionale del personale, perché il richiamo in Italia aveva assunto, in concreto, natura latamente disciplinare. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto rispettare la procedura prevista a tutela del militare. Il provvedimento è stato inoltre adottato senza un effettivo accertamento e approfondimento dei fatti, sulla base di dichiarazioni vaghe di altri soggetti, non corroborate da elementi concreti e in parte smentite dagli accertamenti medici. La discrezionalità dell’amministrazione militare nella gestione del personale non può convertirsi in arbitrio e non esonera dall’obbligo di verificare prudentemente le informazioni sulla condotta del dipendente. È stato confermato anche il risarcimento del danno patrimoniale, pari alle differenze retributive, essendo presenti sia l’illegittimità del rimpatrio sia la colpa dell’amministrazione, ravvisata nella gestione omissiva e affrettata della vicenda. Ai fini della quantificazione ex art. 34, comma 4, c.p.a., l’amministrazione potrà considerare il tempo medio di permanenza degli altri militari nella medesima missione, dato che la missione non aveva una durata prestabilita ma solo orientativamente annuale. Il danno non patrimoniale era stato escluso dal TAR per mancata prova. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
La quantificazione del risarcimento può essere rimessa a una proposta dell’amministrazione, secondo criteri individuati dal giudice; nel caso concreto, il tempo medio di permanenza dei commilitoni nella medesima missione può costituire parametro per determinare le differenze retributive.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte privata e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’amministrazione militare nella movimentazione e gestione del personale non consente l’adozione arbitraria di provvedimenti sostanzialmente disciplinari al di fuori delle garanzie procedimentali previste per la tutela del dipendente.
- Quando il richiamo anticipato da una missione sia concretamente fondato su condotte ritenute sintomatiche di stress, mancanza di lucidità o rilevanza disciplinare, la misura non può essere qualificata come mera movimentazione del personale soltanto in ragione della sua forma, dovendo essere rispettate le garanzie della procedura disciplinare o comunque le procedure normative pertinenti.
- L’esercizio del potere datoriale militare richiede un accertamento effettivo, anche celere e sommario, delle informazioni sulla condotta del dipendente; dichiarazioni vaghe e non corroborate da elementi fattuali, soprattutto se parzialmente smentite da accertamenti medici, non sono sufficienti a fondare legittimamente il rimpatrio immediato.
- Ai fini della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione nel rapporto di lavoro pubblico, l’illegittimità del provvedimento e la colpa dell’amministrazione possono sussistere quando la decisione sia frutto di una gestione omissiva e affrettata della vicenda; la colpa va valutata con rigore per evitare un deficit di tutela economica del lavoratore.
- Quando la durata di una missione non sia predeterminata, ma soltanto orientativamente annuale, la quantificazione delle differenze retributive conseguenti all’illegittimo rimpatrio può essere parametrata al tempo medio di permanenza degli altri militari nella medesima missione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →