Cassazione Penale, Sentenza n. 17043/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di cui all'2-3 ottobre 2023 per due ragioni principali: 1) il G.i.p. aveva inizialmente ritenuto inammissibile l'opposizione per carenza dell'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ma poi ha accolto l'opposizione solo con riferimento al reato previsto dall'art. 495 c.p. disponendo invece l'archiviazione per particolare tenuità per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000, senza motivare la distinzione e la diversa sorte delle due fattispecie; 2) si censura la violazione dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'opposizione dell'indagato richieda l'indicazione dell'oggetto e degli elementi di prova. Inoltre è prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 411 c.p.p. per presunto contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emessa a seguito di opposizione dell'indagato è impugnabile per violazione di legge con ricorso per cassazione (ex art. 111 Cost.). Ha quindi rilevato l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice non ha spiegato le ragioni per cui ha distinto le due fattispecie e ha adottato epiloghi decisori diversi; per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Lucca, ufficio G.i.p., per un nuovo giudizio. La questione di legittimità costituzionale è stata resa irrilevante.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Reato contestato per il quale il G.i.p. ha accolto l'opposizione; la sentenza rileva la necessità di motivare la diversa valutazione fattuale rispetto ad altra fattispecie.
art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
Reato per il quale il G.i.p. ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità; la Corte ha richiesto chiarezza sulle ragioni che hanno portato all'archiviazione di questa fattispecie rispetto all'altra.
art. 411 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte ha preso in esame l'applicazione della norma quando l'archiviazione segue opposizione dell'indagato e ha affermato l'obbligo di motivazione puntuale del provvedimento.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure relative ai requisiti di ammissibilità dell'opposizione; la Corte ha comunque ritenuto centrale il deficit motivazionale del provvedimento impugnato, senza decidere in termini definitivi sul punto sollevato.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emessa dopo opposizione è impugnabile in Cassazione per violazione di legge, in quanto provvedimento decisorio che incide definitivamente su posizioni soggettive.
art. 24 Cost.
Citato nella prospettiva di questioni costituzionali proposte dal ricorrente (diritto di difesa), ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante alla luce dell'annullamento per carenze motivazionali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti dell'impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in ordine alle trasmissioni degli atti e del rito; citata per completezza formale nelle comunicazioni al giudice.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa dopo opposizione dell'indagato è impugnabile in Cassazione per violazione di legge, poiché ha natura decisoria e può incidere definitivamente su diritti soggettivi.
- Quando il giudice valuta più contestazioni contemporaneamente e adotta epiloghi diversi (es. accoglimento dell'opposizione per una fattispecie e archiviazione per un'altra), è necessario fornire motivazione puntuale che spieghi le ragioni fattuali e giuridiche della distinzione.
- L'opposizione alla richiesta di archiviazione dovrebbe essere adeguatamente circostanziata (indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova), perché la mancanza di specificità può tradursi in questioni di ammissibilità; comunque il giudice che decide deve motivare in modo comprensibile la sua valutazione.
- La mera previsione dell'archiviazione per particolare tenuità non esclude esigenze di tutela del diritto di difesa: il provvedimento che limita la prosecuzione del processo richiede una motivazione tale da consentire il controllo giurisdizionale in sede di impugnazione.
- Se si intende contestare la legittimità costituzionale di norme come l'art. 411 c.p.p., è opportuno valutare preliminarmente se vi siano profili di decisione del caso che rendono la questione effettivamente rilevante, altrimenti il giudice può non decidere sulla questione costituzionale.
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