Cassazione Penale, Sentenza n. 19995/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per falso per induzione (contestazione originaria: artt. 48, 476 c.p.) in relazione a una presunta attestazione inesatta di cambio di residenza. Il Giudice dell'udienza preliminare, senza celebrare udienza, ha restituito gli atti al PM ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p., ritenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nell'art. 483 c.p. e quindi procedersi mediante citazione diretta. Il PM ha impugnato l'ordinanza ritenendola "abnorme", perché la restituzione ex art. 33-sexies non può fondarsi su una riqualificazione del fatto fatta dal giudice in sede di esame della richiesta di rinvio a giudizio; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite l'istituto è riservato ai vizi evidenti nella stessa formulazione dell'imputazione e non può determinare una regressione procedimentale che impedisca il contraddittorio e l'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo l'ordinanza del GUP abnorme. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la pronuncia "Scarlini") che esclude la possibilità, in sede di udienza preliminare, di disporre la restituzione ex art. 33-sexies c.p.p. sulla base di una riqualificazione del fatto. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo del procedimento secondo le norme procedurali rispettose del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 33-sexies cod. proc. pen.
L'art. 33-sexies è riferito ai casi in cui il vizio nella modalità dell'esercizio dell'azione è desumibile dalla stessa formulazione dell'imputazione; non è strumento per restituire gli atti quando il GUP, dopo esame, riqualifica il fatto.
art. 483 cod. pen.
Norma che disciplina la diversa fattispecie ritenuta dal GUP (che comporta citazione diretta), ma la sua invocazione dal giudice non legittima la restituzione ex art. 33-sexies se deriva da riqualificazione successiva all'imputazione originaria.
artt. 48, 476 cod. pen.
Riferiti alla contestazione originaria (falso per induzione); la fondatezza o meno della contestazione originale deve essere valutata nel contraddittorio e non può giustificare la restituzione degli atti per riqualificazione.
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022 ("Scarlini")
La Sezioni Unite hanno stabilito che è abnorme l'ordinanza del GUP che disponga la restituzione degli atti ex art. 33-sexies sulla base di una riqualificazione del fatto: tale provvedimento impone al PM un'attività "contra legem", determina regressione del procedimento e lesione dei diritti difensivi.
Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019 ("Sacco")
Richiamata a supporto dei principi sui poteri di qualificazione del GUP e sui limiti della regressione procedimentale: la qualificazione deve rispettare il contraddittorio e gli esiti tipici dell'udienza preliminare.
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)
Precedente sulle funzioni e limiti del GUP nella qualificazione del fatto, richiamato per completare il quadro giurisprudenziale citato dalla Corte.
Corte Costituzionale n. 88 del 1994
Richiamata come principio costituzionale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio nell'azione penale.
Massime di principio
- L'art. 33-sexies c.p.p. può essere utilizzato solo quando il vizio nella modalità dell'esercizio dell'azione è immediatamente desumibile dalla formulazione dell'imputazione; non può servire per attuare una regressione procedimentale basata su una riqualificazione giudiziale del fatto.
- Il Giudice dell'udienza preliminare può qualificare giuridicamente il fatto, ma la riqualificazione che incida sull'assetto procedurale (es. passaggio dalla richiesta di rinvio a giudizio alla citazione diretta) richiede il rispetto del contraddittorio e dei tipici esiti dell'udienza preliminare (rinvio a giudizio o non luogo a procedere).
- Una restituzione degli atti disposta dal GUP per riqualificazione è "abnorme" se determina una regressione del procedimento e ostacola i diritti difensivi e l'esercizio dell'azione penale da parte del PM; tale atto è cassabile.
- In situazioni analoghe, il PM può opporsi all'ordinanza di restituzione e la Cassazione può annullarla senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo conforme ai principi di contraddittorio.
- La corretta sequenza procedurale e la tutela del contraddittorio prevalgono sulla ricerca di una diversa qualificazione sommaria del fatto da parte del GUP; le modifiche di qualificazione che incidono sulla procedura richiedono udienza e decisione nei modi previsti dalla legge.
- Il richiamo alle Sezioni Unite è fondamentale: orienta il confine tra poteri di qualificazione del GUP e limiti alla regressione del procedimento, offrendo una guida vincolante per casi similari.
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