Cassazione Penale, Sentenza n. 6344/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge per mancata riqualificazione giuridica del fatto ex art. 393 c.p.: il ricorrente sosteneva che l'incontro con la persona offesa Michele Lovallo mirava esclusivamente a ottenere la restituzione di €1.000 quale ristoro per il presunto cattivo funzionamento di un furgone acquistato, quindi la condotta andava requalificata nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, comunque, andava riconosciuta l'attenuante ex art. 116 c.p. perché il risultato violento non sarebbe stato voluto dal ricorrente
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto adeguatamente provata la tentata estorsione pluriaggravata: mancano riscontri effettivi della pretesa creditoria (nessa prova del difetto idoneo a giustificare la richiesta, né restituzione del mezzo), due coimputati estranei alla pretesa creditoria, e le modalità violente dell'azione (pugno, versamento di benzina e accensione, minacce) dimostrano il dolo estorsivo. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 116 c.p. invocato in sede di legittimità. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; in sede di merito la Corte d'appello di Potenza aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni (capo 2) e rideterminato la pena per la tentata estorsione (capo 1) in anni 2 e mesi 6 di reclusione e €2.000 di multa, esito sostanzialmente confermato dalla decisione di legittimità
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione della condotta nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che i presupposti fattuali per tale riqualificazione non sussistono alla luce della prova e delle modalità violente dell'azione
art. 116 cod. pen.
Richiesto come attenuante nella prospettazione del ricorrente (sostanzialmente che il fatto realizzato fosse diverso da quello voluto); la Corte ha escluso l'applicabilità perché la condotta violenta, la presenza di coimputati estranei alla pretesa creditoria e l'assenza di riscontro della pretesa rendono infondata la qualifica attenuante
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 611, comma 1-bis c.p.p. e art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. l. 18/12/2020 n. 176)
Richiamate per la procedura: le parti non hanno chiesto la trattazione orale e pertanto il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 173 disp. att. c.p.p.
Applicato come limite alla enunciazione del motivo nel ricorso, la Corte espone il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione
giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021, Borghesi)
Riferimento a orientamento secondo cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l'agente avesse la possibilità astratta di rivolgersi al giudice: tale principio è stato utilizzato per escludere la riconducibilità della condotta del ricorrente all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Massime di principio
- La semplice asserzione di un diritto soggettivo non basta a escludere l'estorsione: occorrono riscontri oggettivi che dimostrino la fondatezza della pretesa e, se la pretesa è contestata, prove che il bene sia stato restituito o che sia stata tentata la via giudiziaria
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (o la sua riconoscibilità) richiede che l'agente avesse la possibilità concreta o almeno astratta di rivolgersi al giudice per ottenere quanto richiesto; in mancanza di tale possibilità, la condotta violenta integra reato estorsivo
- La presenza di modalità violente e di coautori estranei alla pretesa creditoria è forte elemento sintomatico del dolo estorsivo e ostacola il riconoscimento di attenuanti legate alla diversa volontà dell'agente
- L'attenuante di fatto diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) non si applica automaticamente: va verificato se l'agente abbia effettivamente agito per tutelare un proprio diritto in modo fattuale e non strumentale alla commissione di violenza
- In fase di impugnazione in Cassazione, l'onere di motivare e dimostrare la sussistenza delle circostanze alternative invocate (es. buona fede difensiva, esercizio di un diritto) grava sul ricorrente e richiede elementi probatori concreti
- Quando la prova processuale documenta modalità e conseguenze tipiche dell'estorsione (minacce, violenza fisica, strumenti idonei ad intimidire), i giudici tendono a preferire la lettura estorsiva rispetto a una riqualificazione favorevole all'imputato
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