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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13824/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p. definito dal GIP del Tribunale di Vercelli con applicazione della pena a carico dell'imputato per reati in materia di stupefacenti. L'imputato ricorre in cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che non avrebbe dovuto essere mantenuta l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 perché difettante l'elemento soggettivo della consapevolezza. La Corte osserva che tale censura non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su una censura non deducibile avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Richiama il perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e afferma che la motivazione della sentenza di patteggiamento è necessariamente connessa alla natura negoziale dell'istituto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamati come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; la censura sulla motivazione e sull'elemento soggettivo dell'aggravante non vi rientra

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    aggravante contestata in relazione ai reati in materia di stupefacenti; il ricorrente ne lamenta l'erronea applicazione per difetto di consapevolezza

  • art. 73, commi 1, 4 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    norme incriminatrici poste a fondamento dell'imputazione definita con patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente inammissibile alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere la possibilità di esonero dalla sanzione pecuniaria in assenza di colpa

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che investono la motivazione sul merito, salvo che riguardino i casi espressamente previsti dalla norma.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo di un'aggravante non è deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere più essenziale rispetto ad altre decisioni, poiché deve essere letta in relazione alla natura negoziale dell'accordo tra le parti e alla rinuncia dell'imputato all'onere probatorio dell'accusa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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