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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-566/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 18 October 2023. — Sports Group Denmark A/S v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark ENDURANCE – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Legal certainty – Equal treatment. — Case T-566/22

Giurisprudenza europea62022TJ0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Sports Group Denmark contro il diniego di registrazione del segno figurativo ENDURANCE per beni e servizi sportivi. Ha ritenuto che il pubblico anglofono dell’Unione lo percepirebbe solo come messaggio promozionale, non come indicazione di origine commerciale, e che la grafica fosse troppo comune per attribuirgli distintività. Ha inoltre escluso che la prassi precedente di EUIPO potesse fondare una violazione dei principi di uguaglianza o certezza del diritto.

Marchio UE figurativo "ENDURANCE": assenza di carattere distintivo e irrilevanza della prassi precedente di EUIPO

La questione giuridica

Se il segno figurativo composto dal termine "ENDURANCE" in forma stilizzata fosse privo di carattere distintivo per i beni e servizi indicati, ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, e se la decisione impugnata violasse i principi di certezza del diritto ed uguaglianza per contrasto con la prassi decisionale precedente di EUIPO.

Principio di diritto

La registrazione di un marchio dell’Unione va rifiutata quando il segno, anche se figurativo e non necessariamente descrittivo, è percepito dal pubblico rilevante come mera formula promozionale che esalta qualità desiderabili dei beni e servizi, senza fungere da indicazione dell’origine التجارية. Nel caso di specie, "ENDURANCE" è stato correttamente ritenuto privo di carattere distintivo per i prodotti e servizi sportivi interessati; la stilizzazione grafica era banale e insufficiente a conferire distintività, mentre la prassi precedente di EUIPO non poteva vincolare il Tribunale né prevalere sulla corretta applicazione del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(2) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(3) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72(6) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo "ENDURANCE": assenza di carattere distintivo e prassi EUIPO

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Sports Group Denmark A/S contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione di un marchio figurativo internazionale designante l’Unione europea. La controversia concerneva beni e servizi delle classi 9, 25, 28 e 35, legati al settore sportivo.

Fatti e iter amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione del segno figurativo ENDURANCE per, tra l’altro, caschi da bicicletta e sportivi, abbigliamento e calzature sportive, articoli e attrezzature ginniche e servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso relativi a tali prodotti. In fase amministrativa, l’esaminatore aveva inizialmente evocato anche il motivo assoluto di rifiuto per descrittività ex articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, poi ritirato, mantenendo però il rifiuto sulla base del solo articolo 7(1)(b). La commissione di ricorso ha confermato che il segno era privo di carattere distintivo per il pubblico anglofono dell’Unione.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha censurato la decisione su due piani:

  • violazione dell’articolo 7(1)(b), sostenendo che il segno non fosse né descrittivo né privo di distintività, e che la valutazione avesse impropriamente assimilato il termine a una descrizione delle qualità dei prodotti;
  • violazione dei principi di certezza del diritto ed uguaglianza, per asserito contrasto con precedenti decisioni di EUIPO, comprese registrazioni di altri marchi contenenti il termine ENDURANCE.

Cornice normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo e che, secondo l’articolo 7(2), tale motivo vale anche se sussiste solo in parte dell’Unione. Il carattere distintivo va valutato in relazione ai beni e servizi considerati e alla percezione del pubblico rilevante. Un marchio composto da uno slogan o da un’indicazione promozionale non è registrabile se il pubblico lo percepisce soltanto come formula laudatoria; non occorre che il segno sia descrittivo in senso stretto per risultare privo di distintività.

Valutazione del segno "ENDURANCE"

Il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso su tre profili:

  • il pubblico rilevante era quello anglofono dell’Unione, composto sia da consumatori generali interessati allo sport sia da professionisti del settore;
  • il termine "endurance" è una parola inglese comune, comprensibile come idea di resistenza, capacità di sopportare sforzi prolungati e perseveranza;
  • nel contesto dei beni e servizi per cui la registrazione era chiesta, il segno sarebbe immediatamente percepito come messaggio promozionale, evocando prodotti adatti a resistere a sforzi intensi o attività sportive prolungate.

Il Tribunale sottolinea che la commissione di ricorso non ha fondato il diniego sulla descrittività, ma sulla funzione esclusivamente laudatoria del termine, che esalta qualità positive dei prodotti e dei servizi senza indicarne l’origine imprenditoriale. Pertanto, anche se il segno non descrivesse in modo puntuale specifiche caratteristiche dei prodotti, ciò non gli conferisce automaticamente carattere distintivo.

Elemento figurativo e banalità grafica

La ricorrente sosteneva che la forma figurativa fosse sufficiente a superare il minimo grado di distintività richiesto. Il Tribunale respinge anche tale censura: la stilizzazione del termine è giudicata standard, ordinaria e non idonea a distrarre il consumatore dal messaggio verbale. Non vi sono elementi grafici tali da imprimere al segno una fisionomia distintiva autonoma o da renderlo facilmente memorizzabile come marchio. La presentazione grafica, proprio perché banale, rafforza la percezione del segno come semplice informazione pubblicitaria.

Argomenti relativi alla prassi precedente di EUIPO

Il Tribunale esclude la violazione dei principi di certezza del diritto ed uguaglianza. Ricorda che le decisioni in materia di registrazione sono adottate in base a criteri legali vincolanti e non a discrezionalità amministrativa, e che un richiedente non può invocare a proprio favore eventuali decisioni illegittime rese in casi diversi. Inoltre, le decisioni richiamate dalla ricorrente provenivano da esaminatori o riguardavano opposizioni, non essendo idonee a vincolare la commissione di ricorso nella valutazione dei motivi assoluti di rifiuto. La pronuncia successiva dell’Opposition Division, prodotta in udienza, è considerata irrilevante perché posteriore alla decisione impugnata e riferita a un diverso contesto procedurale.

Esito del ricorso e conseguenze accessorie

Il Tribunale respinge il ricorso nel suo complesso. Dichiara inoltre irricevibile la domanda subordinata di rinvio all’esaminatore per valutare l’acquisizione di carattere distintivo ex articolo 7(3), rilevando che il rinvio disposto dalla commissione di ricorso resta efficace e che, quindi, la ricorrente non ha un interesse ad agire autonomo su tale punto. Le spese sono poste a carico di Sports Group Denmark A/S.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeacarattere distintivoprassi amministrativaprincipio di uguaglianzaprincipio di certezza del diritto

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