Cassazione Penale, Sentenza n. 07095/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello con quattro motivi: 1) difetto/contrasto tra dispositivo e motivazione relativo alla misura dell'ammenda per Galati (motivazione indica 4000 euro, dispositivo 6000 euro); 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria circa la responsabilità penale di Maiorana, contestando l'omessa prova della sua partecipazione sistematica o direzione dell'officina e dell'attività di trasporto; 3) censura della responsabilità attribuita a Galati fondata soltanto sulla titolarità formale dell'officina; 4) contestazione dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), ritenuta motivata in modo apodittico, e affermazione che l'offesa sarebbe di modesta entità.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo e rettifica la pena applicata a Galati Antonia: l'ammenda è fissata in euro 4000 (in luogo di euro 6000 indicati nel dispositivo). Rigetta nel resto il ricorso di Galati. Dichiara inammissibile il ricorso di Maiorana Giuseppe; a carico di Maiorana vengono disposte le spese processuali e l'obbligo di versare, in via equitativa, euro 3000 alla Cassa delle Ammende. Sul punto della responsabilità materiale, la Corte conferma la condanna per il reato di trasporto di rifiuti speciali pericolosi (art. 110 c.p. e art. 256 D.Lgs. 152/2006), ritenendo che dagli accertamenti e dalle dichiarazioni emergano elementi di compartecipazione di Maiorana nel trasporto e che la responsabilità di Galati sia legittimamente fondata sulla titolarità dell'impresa e sulla mancata adozione delle misure di vigilanza e diligenza richieste nella gestione dei rifiuti. La esclusione della tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è ritenuta motivata in ragione della offensività della condotta (trasporto di 30/40 pneumatici fuori uso) e degli indizi di condotte analoghe.
Norme richiamate
Art. 110 c.p.
Individua la partecipazione al reato: la Corte conferma che i ricorrenti sono stati condannati in concorso per il reato commesso in materia di gestione dei rifiuti (trasporto illecito).
Art. 256 D.Lgs. 152/2006
Norma sostanziale che punisce lo smaltimento e il trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi; la condanna è stata pronunciata sulla base di questa disposizione.
Art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha fatto riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi e all'applicazione delle attenuanti per rideterminare la pena, ritenendo coerente la misura indicata nella motivazione (euro 4000).
Art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tale causa, motivando la rilevante offensività dovuta al numero dei pneumatici trasportati e agli elementi indicativi di possibile abitualità.
Art. 619 c.p.p., comma 2
Consente la rettifica del dispositivo in presenza di incoerenze con la motivazione; la Corte ha usato questa disposizione per correggere la pena indicata a carico di Galati in conformità alla motivazione.
Art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: la Corte ha disposto che il ricorrente Maiorana sostenga le spese e versi una somma alla Cassa delle Ammende.
Art. 178, comma 3, D.Lgs. 152/2006
Principio di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, gestione e ciclo dei beni da cui originano i rifiuti: la Corte l'ha richiamato per giustificare la responsabilità del titolare dell'officina anche per omissione di diligenza e vigilanza.
Massime di principio
- Quando vi è contrasto tra dispositivo e motivazione la motivazione può prevalere e la Corte può rettificare il dispositivo se la motivazione contiene elementi certi e logici che giustificano la diversa misura della pena.
- La titolarità di un'impresa o di un'officina può fondare responsabilità penale in materia di rifiuti se non è dimostrata una effettiva delega di funzioni e l'adozione di tutte le misure di vigilanza e diligenza per evitare illeciti.
- La partecipazione al reato di trasporto illecito può essere desunta da elementi indiziari consistenti (osservazioni sul carico, appostamenti, incontro del soggetto al momento del carico, fermo del mezzo durante la marcia) anche in assenza di prova documentale piena.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta presenta offensività e rilevanza oggettiva, ad esempio per quantità o modalità (qui il trasporto di 30/40 pneumatici è ritenuto non tenue).
- Per criticare il travisamento della prova basato su dichiarazioni è necessario allegare gli atti integrali; estratti o meri stralci sono in genere insufficienti e possono essere considerati inammissibili.
- Un ricorso per cassazione infondato o inammissibile può comportare onerose conseguenze economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente.
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