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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2654 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Verbania n. 147/2024, depositata e resa pubblica il 26.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 98/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.10.2025. quanto al ricorso n. 3334 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 12/2025, depositata e resa pubblica il 16.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 100/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3349 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Novara n. 158/2024, depositata e resa pubblica il 06.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 780/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.01.2025. quanto al ricorso n. 3438 del 2025: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 58/2024, depositata e resa pubblica il 08.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 750/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 31.10.2025. quanto al ricorso n. 3442 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 185/2025, depositata e resa pubblica il 08.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 433/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.10.2025. quanto al ricorso n. 3523 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 112/2025 depositata e resa pubblica il 06.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 390/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3524 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 170/2024 depositata e resa pubblica il 13.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 823/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.03.2025. quanto al ricorso n. 3527 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 112/2025 depositata e resa pubblica il 06.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 390/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3541 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024 depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025. quanto al ricorso n. 3544 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024 depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025. quanto al ricorso n. 3546 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Novara n. 112/2025 depositata e resa pubblica il 06.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 390/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025. quanto al ricorso n. 3557 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025. quanto al ricorso n. 3566 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025. quanto al ricorso n. 3587 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025.

Giustizia amministrativa202503566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario in materia di carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente o beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti distinti ricorsi per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato pronunciate dalle sezioni lavoro e previdenza dei Tribunali di Verbania, Novara, Cuneo e Vercelli. Le sentenze, notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito e corredate dell'attestazione di conformità e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, imponevano all'amministrazione specifici adempimenti in favore dei ricorrenti nell'ambito della disciplina della carta del docente. I ricorrenti lamentavano l'inottemperanza dell'amministrazione e chiedevano l'esecuzione dei giudicati. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e aventi contenuto omogeneo, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha preso atto della documentazione depositata dall'Avvocatura erariale, dalla quale risultava che il Ministero aveva adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione dei ricorsi, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza ulteriori statuizioni sull'esecuzione. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché l'esecuzione dei giudicati era avvenuta soltanto dopo l'instaurazione dei giudizi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato a rifondere euro 800,00, oltre accessori di legge, nonché il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza, finalizzata all'esecuzione dei giudicati amministrativi e degli altri provvedimenti eseguibili dal giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'utilità concreta della decisione e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la regolazione delle spese processuali: se l'esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della causalità.
  • La riunione di ricorsi per ottemperanza aventi identico oggetto e contenuto decisionale omogeneo può essere disposta per esigenze di economia e speditezza della redazione, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né impedire una distinta liquidazione delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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