Ordinanza n. 390/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Rocca Priora in ordine alla lettera di diffida ex art. 31 del d.P.R. 380/01, protocollata con n. 18754 dell’11 ottobre 2024, inerente all’acquisizione di beni al patrimonio gratuito dell’ente, in forza di emessa ordinanza di demolizione-provvedimento delle opere abusive prot. n. 10660 dell’8/06/2021; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla suddetta istanza mediante l’adozione dei necessari atti e provvedimenti. INCIDENTE DI ESECUZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Rocca Priora sulla diffida relativa all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni conseguente a un’ordinanza di demolizione
Esito
La controversia
La parte reclamante ha promosso un incidente di esecuzione e, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., ha contestato il mancato adempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere sulla diffida protocollata l’11 ottobre 2024, concernente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni interessati da opere abusive, a seguito dell’ordinanza di demolizione dell’8 giugno 2021. Nell’ambito del reclamo, il commissario ad acta nominato dal Prefetto di Roma per dare esecuzione alla sentenza del TAR ha rappresentato di avere depositato una relazione sull’attività sostitutiva svolta e di avere chiesto una proroga di sessanta giorni. Poiché agli atti risultava inizialmente assente ogni relazione e, dopo un nuovo deposito, erano presenti soltanto la nota del commissario e non i documenti allegati, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire integralmente la documentazione per valutare sia la richiesta di proroga dei termini dell’incarico commissariale sia il reclamo della parte.
La decisione
Il TAR non ha definito l’incidente di esecuzione né deciso il reclamo sul silenzio. Ha rilevato che la relazione del commissario ad acta depositata l’11 dicembre 2025 risultava priva dei documenti allegati, indicati nella relazione e nel modulo di deposito, tra cui i verbali di sopralluogo, l’ordinanza di demolizione, gli atti di nomina e insediamento del commissario, il verbale di inottemperanza, la documentazione trasmessa alla Procura, la SCIA, il cronoprogramma e gli atti relativi all’avvio dei lavori. Ritenendo tali documenti indispensabili per la decisione, ha disposto che il commissario li depositi entro sette giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ponendo a carico della parte reclamante l’onere di provvedere alla notificazione. La trattazione dell’incidente di esecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sulla domanda principale e non è stata regolata in modo significativo la questione delle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento della diffida relativa all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni conseguente all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
art. 117, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base processuale del reclamo proposto nell’ambito dell’incidente di esecuzione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata anche con riferimento all’ordinanza di demolizione delle opere abusive e ai conseguenti effetti acquisitivi.
Massime di principio
- Quando la decisione su un reclamo proposto nell’ambito di un incidente di esecuzione dipende dalla verifica dell’attività svolta dal commissario ad acta e dalla valutazione di una richiesta di proroga, il giudice può disporre l’integrazione della documentazione mancante prima di definire il giudizio.
- Il commissario ad acta deve depositare non soltanto la relazione sull’attività sostitutiva, ma anche gli atti e i documenti allegati o richiamati nella relazione quando siano necessari a documentare l’attività svolta e a consentire al giudice di valutare la richiesta di proroga dell’incarico.
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