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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dirigenziale 15.4.2026 prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione e di messa in pristino per opere abusive in -OMISSIS-, adottato a sensi dell’art. 167 d. lgs 42/2004.

Giustizia amministrativa202600560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione e di messa in pristino per opere edilizie abusive, adottata ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dirigenziale del 15 aprile 2026 con cui il Comune di Genova ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino di opere abusive. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di merito. Risulta pendente un’istanza di accertamento semplificato di compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’ingiunzione impugnata. Ha ritenuto sussistente in re ipsa il pericolo di un danno grave e irreparabile, in ragione della natura dell’atto, consistente nell’ingiunzione di demolizione di opere edilizie. Ha inoltre valorizzato la pendenza dell’istanza di accertamento semplificato di compatibilità paesaggistica, ritenendo opportuno mantenere integra la situazione di fatto fino alla discussione del ricorso nel merito. L’udienza pubblica è stata fissata per il 26 maggio 2027, con trattazione congiunta del ricorso connesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento impugnato, relativo all’ingiunzione di demolizione e di messa in pristino per opere abusive in area soggetta a tutela paesaggistica.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR; nel caso concreto ha condotto all’accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto un’ingiunzione di demolizione di opere edilizie, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto sussistente in re ipsa ai fini della tutela cautelare, in ragione della natura demolitoria dell’atto.
  • La pendenza di un’istanza di accertamento semplificato di compatibilità paesaggistica può giustificare la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione, al fine di preservare integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

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