Sentenza del 28/09/2018 n. 23507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della prima imposta sostitutiva versata nel 1999 per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate, dopo aver effettuato una nuova rivalutazione delle medesime partecipazioni e aver versato una seconda imposta sostitutiva nel 2006. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 14, e la L. n. 448 del 2001, art. 5, disciplinassero operazioni autonome e non consentissero il rimborso della prima imposta. La Corte ha invece ritenuto che le due discipline perseguissero una finalità sostanzialmente omogenea e che il pagamento di entrambe potesse determinare una doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto del contribuente al rimborso della prima imposta sostitutiva, entro il limite dell'importo dovuto per la successiva rivalutazione. Il rimborso era stato richiesto tempestivamente, poiché il termine decorreva dal versamento della seconda imposta sostitutiva, momento in cui si verificava la duplicazione del pagamento. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.400 euro per le spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 14
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ... in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto ... il valore ... della frazione di patrimonio netto ... a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva.
Prevedeva una disciplina transitoria per affrancare il valore delle partecipazioni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5
Il valore ... può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto ... a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva.
Consentiva una nuova rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, con imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate. La Corte l'ha considerata sostanzialmente collegata alla precedente disciplina del 1997.
D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, comma 2
Le disposizioni della L. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7 ... si applicano anche ... alle partecipazioni ... possedute alla data del 1 gennaio 2003.
Ha prorogato la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e di versare l'imposta sostitutiva anche con rateizzazione.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 4, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Ha esteso ulteriormente la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni fino al 2005.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito dalla L. n. 106 del 2011
I soggetti ... possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata ... I soggetti che non effettuano la detrazione ... possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata.
Ha previsto espressamente la compensazione tra imposta sostitutiva nuova e precedente e, in alternativa, il rimborso. Secondo la Corte, la norma ha positivizzato un principio già desumibile in precedenza dal divieto di doppia imposizione, senza applicazione retroattiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Costituisce la base normativa per la richiesta di rimborso delle imposte versate in eccedenza o indebitamente.
Codice civile, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato indicato dall'Agenzia come parametro processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- Quando lo stesso bene viene rivalutato più volte mediante imposte sostitutive, il contribuente non deve sopportare una doppia imposizione sul medesimo valore economico.
- Anche se la legge originaria non disciplina espressamente il rapporto tra rivalutazioni successive, può essere riconosciuto il rimborso della prima imposta sulla base del principio generale del divieto di doppia imposizione.
- Il rimborso della precedente imposta sostitutiva è normalmente limitato all'importo dell'imposta dovuta per l'ultima rivalutazione; non consente di revocare integralmente una precedente scelta tramite una rivalutazione successiva di valore inferiore.
- Per le rivalutazioni anteriori alla disciplina del 2011, il rimborso può rappresentare il rimedio applicabile quando non era ancora prevista la compensazione diretta tra imposta precedente e nuova imposta.
- Il termine per chiedere il rimborso decorre, in caso di rivalutazioni successive, dal versamento della seconda imposta sostitutiva, poiché è in quel momento che si concretizza la duplicazione del pagamento.
- La tempestività dell'istanza deve comunque essere verificata rispetto al termine decadenziale applicabile e alla data effettiva del pagamento dell'intera imposta o della prima rata della rivalutazione successiva.
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