Sentenza del 18/11/2021 n. 5257 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Irpef - Iva - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione sulla decorrenza e sull'applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale alle cartelle esattoriali divenute definitive per mancata opposizione e, più in generale, determinazione dei termini di prescrizione per diverse categorie di entrate (tributi erariali, tributi locali, contributi previdenziali, multe, bollo auto) e sul regime della produzione di documenti in sede di appello tributario.
La decisione
La Corte ha escluso che si possa applicare in modo generalizzato il termine prescrizionale ordinario di dieci anni alle cartelle esattoriali divenute definitive per mancata opposizione. Ha precisato che: i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro, imposte ipo-catastali) si prescrivono in 10 anni decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento o, se la cartella è stata impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la pretesa erariale; tributi locali, contributi INPS/INAIL, contributi minori, contributi dovuti da artigiani/commercianti/lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, multe e sanzioni si prescrivono in 5 anni; il bollo auto si prescrive in 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, quando per tali crediti sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che dichiari fondata la pretesa erariale, a tali crediti si applica la prescrizione decennale, perché il titolo è la sentenza stessa. Infine, nel giudizio tributario di appello è ammessa la produzione di nuovi documenti senza limiti particolari, anche se disponibili prima o se prodotti da parte che non si era costituita in primo grado.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
Disciplina generale della prescrizione estintiva: termine decennale per le obbligazioni che non hanno termine più breve stabilito dalla legge, richiamata per definire termini prescrizionali ordinari e particolari
art. 345 c.p.c.
Regola sulla produzione di documenti nel giudizio di appello: la Corte conferma la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti in appello, salvo specifiche limitazioni legislative non presenti nel rito tributario
d.lgs. 546/92 art. 58 co. 2
Norma del processo tributario che disciplina la prova e la documentazione in appello; la sentenza interpreta tale disposizione nel senso di consentire ampia produzione documentale in sede di appello
Massime di principio
- Non si può applicare automaticamente il termine decennale a tutte le cartelle divenute definitive per mancata opposizione: occorre verificare la natura del tributo e la presenza di un titolo giudiziale
- Per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, registro, imposte ipo-catastali) il termine di prescrizione è normalmente di 10 anni decorrenti dalla scadenza del pagamento, salvo che il titolo derivi da una sentenza passata in giudicato (in tal caso il termine decorre dalla sentenza)
- Per tributi locali, contributi previdenziali, multe e sanzioni il termine ordinario è di 5 anni (salvo diversa indicazione normativa), mentre il bollo auto ha termine di 3 anni con decorrenza particolare: dal terzo anno successivo a quello di riferimento
- Se esiste una sentenza passata in giudicato che riconosce la pretesa erariale, quella sentenza costituisce il titolo e si applica la prescrizione decennale, indipendentemente dalla categoria del credito
- Nel giudizio tributario di appello le parti possono produrre nuovi documenti anche se disponibili in primo grado o se la parte che li produce non si era costituita in primo grado: pertanto bisogna considerare il rischio probatorio e valutare la produzione documentale anche in appello
- Per valutare la prescrizione di una cartella è fondamentale identificare il titolo (atto amministrativo vs sentenza) e la natura del credito: la determinazione del termine e della data di decorrenza dipende da queste verifiche
- Per il contribuente è opportuno contestare tempestivamente la decorrenza e l'esistenza del titolo e verificare eventuali sentenze coinvolte; per l'ente creditore è opportuno ottenere e formalizzare titoli giudiziali quando possibile per estendere/dependere la prescrizione decennale
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