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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22025/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva convalidato l'arresto in flagranza e disposto le misure cautelari dell'obbligo di dimora a Campobasso e della presentazione alla polizia giudiziaria per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 178, lett. c), e 391 c.p.p., sostenendo che il difensore di fiducia non era stato posto in condizione di partecipare all'udienza (fissata per le ore 11:30 del 21/02/2025) poiché aveva ricevuto la notifica a mezzo PEC soltanto alle ore 13:14 e il suo studio si trovava a oltre cento chilometri dal luogo d'udienza, e chiedeva la nullità dell'ordinanza di convalida e della misura cautelare.

La decisione

La Procura generale aveva richiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. Tuttavia, con atto trasmesso via PEC l'8 maggio il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il processo stato definito con sentenza di applicazione di pena concordata. Ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. In conseguenza non è stata decisa la questione di merito relativa alla presunta nullità, e non è stata disposta condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, conformemente al principio giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso come norma relativa alle formalità della convalida dell'arresto e alla partecipazione del difensore; la questione di violazione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • art. 391, cod. proc. pen.

    Invocato per la presunta nullità dell'udienza/atto per mancata partecipazione del difensore; anche questa allegazione non è stata valutata sul merito per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Interpretato come norma che rende inammissibile l'impugnazione quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione (o viene meno l'interesse) dopo la proposizione del ricorso; applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta, Rv. 208166)

    Richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione non comporta la condanna del ricorrente alle spese né all'ammenda; tale principio è stato applicato nella decisione.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione del difensore all'udienza per notifiche pervenute tardivamente può costituire motivo di nullità della convalida dell'arresto o degli atti cautelari (richiamo agli artt. 178 e 391 c.p.p.), ma la questione viene valutata solo se il ricorrente mantiene interesse alla decisione.
  • Se, prima della decisione della Corte di legittimità, sopravviene una definizione del processo (es. sentenza di applicazione di pena concordata) e il difensore rinuncia all'impugnazione, l'impugnazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse impedisce che il merito venga esaminato; quindi, per ottenere un accertamento sostanziale sulla legittimità degli atti impugnati è necessario conservare l'interesse fino alla pronuncia finale o non rinunciare all'impugnazione.
  • La rinuncia o la perdita d'interesse sopravvenuta non comporta, di regola, condanna alle spese o applicazione dell'ammenda nei confronti del ricorrente, in linea con la giurisprudenza consolidata.
  • Prassi consigliata: in casi di notifica tardiva al difensore, conservare e documentare i tempi di ricezione della comunicazione (PEC), chiedere immediata sospensione o rinvio dell'udienza e impugnare tempestivamente l'atto, evitando rilievi procedurali che possano venir meno per eventi sopravvenuti (p.es. patteggiamento).

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