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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41344/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione di un ricorso fondato su ragioni non più consentite dalla legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso, proposto dal difensore, sono stati dedotti il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. e la supposta incongruità della pena. La Corte rileva però che si tratta di censure generiche e non riconducibili ai motivi di ricorso tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il controllo solo per violazione di legge nei casi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, ammettendo soltanto specifiche ipotesi di violazione di legge

  • art. 606 c.p.p.

    è il parametro generale derogato dalla disciplina speciale dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    la doglianza sul vizio di motivazione in relazione a tale norma non rientra tra i motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    testo unico sugli stupefacenti richiamato quale fonte del reato contestato

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito riproporre censure di mera motivazione o di congruità della pena estranee a tale catalogo.
  • La disciplina speciale dell'impugnazione del patteggiamento deroga al regime generale dell'art. 606 c.p.p. e limita il controllo di legittimità alle sole violazioni di legge espressamente previste, come la mancanza di volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per ragioni non più consentite dalla legge, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di rito, con conseguente condanna alle spese processuali e, se ravvisa colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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