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Ordinanza

Ordinanza n. 289/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di riconoscimento a tartufaia controllata di terreni boschivi di proprietà dell’ALSIA, nonché dinieghi di accesso adottati dall’ALSIA e dall’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale che ha riconosciuto come tartufaia controllata terreni boschivi siti nei Comuni di Pisticci e Scanzano Jonico, oltre ai dinieghi di accesso ai documenti richiesti. Il TAR ha rilevato, allo stato, un vizio nella notificazione del ricorso alla Regione Basilicata: il ricorso è stato notificato presso indirizzi PEC della Presidenza della Giunta, dell’Ufficio regionale Foreste e dell’indirizzo IPA, anziché presso l’indirizzo PEC dell’ufficio legale della Regione risultante dal RegInde.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il ricorso, notificato il 18 giugno 2026 e depositato il 19 giugno 2026, fosse allo stato inammissibile per essere stato notificato a un indirizzo IPA e ad altri indirizzi PEC, mentre la Regione aveva comunicato al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC RegInde dell’ufficio legale. Tuttavia, il giudice ha escluso che l’inammissibilità potesse essere definitivamente dichiarata, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato illegittimo l’inciso dell’art. 44, comma 4, c.p.a. relativo alla causa non imputabile al notificante. Poiché la Regione non si è costituita, il TAR ha ordinato alla ricorrente di rinotificare il ricorso presso l’indirizzo RegInde indicato in motivazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 18 novembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né quella di accesso.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Basilicata n. 35/1985

    riconoscimento a tartufaia controllata

    Norma regionale posta a base del decreto impugnato; il TAR non ne ha ancora esaminato la legittimità sostanziale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell’impugnazione dei dinieghi di accesso; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012

    l’indirizzo di posta elettronica certificata [...] a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni

    Impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC destinato a ricevere comunicazioni e notificazioni; tale indirizzo RegInde prevale sull’indirizzo IPA quando sia stato comunicato.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012

    in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12

    Consente la notificazione presso il domicilio digitale IPA soltanto quando l’amministrazione non abbia indicato un indirizzo nell’elenco RegInde.

  • art. 28 d.l. n. 76/2020, conv. nella l. n. 120/2020

    La disposizione ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012 senza abrogare l’art. 16, comma 12, relativo al RegInde.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante

    L’inciso citato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo; il TAR ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione invece di dichiarare definitivamente l’inammissibilità.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato quale fondamento dell’elenco IPA, utilizzabile per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni solo in mancanza di un indirizzo PEC comunicato al RegInde.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione ha comunicato al Ministero della Giustizia un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione di un ricorso amministrativo deve essere effettuata presso tale indirizzo risultante dal RegInde; l’indirizzo IPA è utilizzabile soltanto se manca una comunicazione al RegInde.
  • L’introduzione del comma 1-ter nell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 non ha abrogato l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di indicare il proprio indirizzo PEC nel RegInde e non rende alternativi, in presenza di un indirizzo RegInde, quest’ultimo e l’indirizzo IPA.
  • Quando la notificazione del ricorso è stata effettuata presso un indirizzo non corretto e l’amministrazione intimata non si è costituita, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti della parte ricorrente, anziché dichiarare definitivamente l’inammissibilità sulla base dell’inciso dell’art. 44, comma 4, c.p.a. dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.
  • L’ordinanza che dispone la rinnovazione della notificazione non definisce le domande di annullamento o di accesso, che restano da esaminare nella successiva fase del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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