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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3192 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 53/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 368/2024 del Tribunale di Novara Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3279 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 594/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 209/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 13/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3297 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 25/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 711/2023 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3324 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 583/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 79/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3339 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 309/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1237/2024 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3341 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n.126/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 46/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3352 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3283/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4248/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3354 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 502/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 508/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3356 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 978/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5147/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.04.2024, notificata il 23.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3357 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 125/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 30/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024, notificata il 26/02/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3358 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 152/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 610/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.02.2024, notificata il 26/02/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3383 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2669/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8820/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3384 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 103/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 295/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3386 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 233/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1016/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3394 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 37/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 235/2022 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3397 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 893/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1165/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.04.2025, notificata il 25.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3399 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 120/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 27/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3400 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 208/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 852/2024 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202503400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento, successivamente sanato, all'esecuzione di sentenze del giudice ordinario che disponevano l'accredito sulla Carta Elettronica del Docente di contributi per la formazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti diciotto ricorsi per l'ottemperanza di altrettante sentenze passate in giudicato pronunciate da diversi Tribunali ordinari, Sezioni Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare ai docenti ricorrenti somme nominali comprese tra euro 500,00 ed euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente. I ricorsi sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione di un'unica decisione, in ragione dell'identità della motivazione e del dispositivo. Prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto alle statuizioni contenute nei titoli giudiziali. Non risultano ulteriori motivi di illegittimità dedotti, essendo il giudizio definito sulla base dell'intervenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha eseguito le sentenze oggetto dei ricorsi. La cessazione è stata dichiarata nonostante l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio, in quanto l'esecuzione è avvenuta soltanto dopo la proposizione dei ricorsi di ottemperanza. Per tale ragione il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato. La sentenza dispone inoltre la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e ordina l'esecuzione della decisione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei giudizi di ottemperanza promossi per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'intervenuta integrale esecuzione del titolo giudiziale nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, intervenuto durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La riunione di più giudizi di ottemperanza con identica motivazione e identico dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione unitaria, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.
  • Quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dal precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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