Sentenza del 24/11/2016 n. 23980 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un processo verbale della Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 1997, ricavi ritenuti non fatturati e costi ritenuti indeducibili, notificando avvisi di accertamento alla società e ai soci. La controversia riguardava in particolare somme versate dal Consorzio Val di Paglia Superiore, quale soggetto autorizzato a effettuare pagamenti per conto della società appaltatrice SO.CO.IM. s.r.l., a favore della società ricorrente subappaltatrice. La società sosteneva che tali somme fossero il risultato di mere operazioni finanziarie o di pagamento di crediti pregressi e, quindi, non costituissero ricavi soggetti a fatturazione. La CTR aveva invece ritenuto che si trattasse di pagamenti ricevuti dalla società e non contabilizzati, con conseguente obbligo di registrazione e corretta rilevazione dei ricavi. In Cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 85 TUIR, ma il quesito di diritto è stato ritenuto generico e la censura è stata comunque considerata diretta a contestare un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il rapporto processuale nei confronti dei soci C.E. e C.M. per intervenuto condono ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, in relazione all'art. 16 della L. n. 289 del 2002, compensando le relative spese. Ha invece rigettato il ricorso della società E. s.n.c. e del socio C.P., confermando il recupero a tassazione dei ricavi non fatturati. La società e il socio C.P. sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 85 TUIR, già art. 53
La norma individua i ricavi d'impresa rilevanti fiscalmente. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che le somme ricevute dalla società, in quanto pagamenti collegati a crediti maturati nell'ambito dell'attività di subappalto, potessero essere considerate ricavi non fatturati e dovessero essere contabilizzate.
Art. 366-bis c.p.c.
La disposizione, applicabile ratione temporis, richiedeva un quesito di diritto specifico e pertinente. Il quesito formulato dai ricorrenti è stato ritenuto generico, teorico e inidoneo a individuare chiaramente la regola giuridica applicabile al caso concreto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso denunciava violazione e falsa applicazione della legge, ma la Corte ha rilevato che la contestazione riguardava in realtà la valutazione delle prove e la qualificazione concreta dei pagamenti, profili normalmente non riesaminabili in sede di legittimità.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
La norma è stata richiamata quale base per dichiarare l'estinzione parziale del giudizio a seguito del condono.
Art. 16, L. n. 289 del 2002
La disposizione sul condono è stata richiamata dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 e ha consentito l'estinzione del rapporto processuale nei confronti dei soci che avevano aderito al condono.
Massime di principio
- La qualificazione di un pagamento come mera movimentazione finanziaria o come ricavo dipende dalla sua effettiva causa economica e dal collegamento con l'attività d'impresa, non dalla sola modalità materiale con cui il denaro viene trasferito.
- Quando somme ricevute da un'impresa rappresentano il pagamento di prestazioni, lavori o crediti commerciali, esse devono normalmente essere documentate e registrate, anche se il pagamento è eseguito da un soggetto diverso dal debitore originario.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- Un quesito di diritto deve essere specifico, riferito alla concreta fattispecie e formulato in modo da indicare chiaramente quale regola giuridica si ritiene violata; un quesito astratto o meramente interrogativo può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La documentazione contabile e contrattuale deve chiarire la natura dei flussi finanziari, indicando se si tratta di ricavi, anticipazioni, finanziamenti, rimborsi o semplici pagamenti per conto terzi.
- L'adesione a un condono può determinare l'estinzione del giudizio limitatamente ai soggetti e alle annualità interessate, senza necessariamente produrre effetti sugli altri contribuenti o sulle restanti posizioni processuali.
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