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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento imposte - Notifiche avvisi d'accertamento - Messi notificatori non dipendenti né dall'Ente né dalla società di riscossione - Inesistenza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento IMU, poiché l'atto era stato notificato da un messo dipendente da una società privata di consulenza informatica, aggiudicataria di una gara pubblica, anziché da un dipendente del Comune o della società di riscossione. Il messo era stato proposto dalla società, ma formalmente nominato dal Comune e aveva frequentato un corso, seppur breve, di formazione. La questione riguardava quindi la validità della notifica e la distinzione tra inesistenza e nullità della stessa.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La notifica non è stata ritenuta inesistente, perché l'attività svolta non era completamente estranea allo schema legale previsto dall'art. 1, comma 159, della legge n. 296/2006. Le criticità relative alla posizione del messo, alle modalità organizzative e ai costi di notifica potevano eventualmente determinare una nullità, ma non la radicale inesistenza dell'atto notificatorio. Tale eventuale nullità è stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva ricevuto integralmente l'avviso ed era stato posto in condizione di impugnarlo e difendersi nel merito.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006, art. 1, comma 159

    La disposizione costituisce il riferimento per l'individuazione e la disciplina dei soggetti incaricati della notificazione degli atti tributari comunali. La presenza di una nomina formale da parte del Comune e di un collegamento, seppur non pienamente conforme, con lo schema previsto dalla norma esclude l'inesistenza della notifica.

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario è inesistente solo quando manca completamente un'attività riconducibile al modello legale; le irregolarità relative alla qualifica, alla nomina o all'organizzazione del notificatore tendono invece a integrare una nullità.
  • La nomina formale del notificatore da parte dell'ente pubblico e l'esistenza di un minimo percorso formativo possono essere elementi sufficienti a escludere la radicale inesistenza della notifica, anche se il notificatore è dipendente di una società privata incaricata tramite gara.
  • La ricezione integrale dell'atto e la possibilità concreta di contestarlo nel merito determinano, di regola, il raggiungimento dello scopo della notifica e sanano l'eventuale nullità.
  • Le criticità organizzative o i costi eccessivi del servizio possono rilevare sul piano della buona amministrazione o della responsabilità dell'ente, ma non comportano automaticamente l'invalidità radicale della notifica.
  • Per contestare efficacemente una notifica occorre dimostrare non una mera irregolarità del notificatore, ma l'assenza di un collegamento giuridico e fattuale riconoscibile con il procedimento notificatorio previsto dalla legge.

Testo integrale

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